Lo ha chiarito
definitivamente la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi presso il Consiglio dei Ministri nella seduta
del 16 febbraio u.s.. in seguito al ricorso presentato da un docente
che pur avendo inotrato istanza per essere destinatario del bonus ne
era stato escluso. Alla richiesta di accesso agli atti e ai
documenti, inoltrata dal docente in prima istanza al Dirigente
Scolastico, per conoscere i nominativi dei destinatari del bonus, gli
importi, le attività svolte, i criteri di assegnazione nonché quelli di
esclusione aveva ricevuto un diniego. Il Dirigente Scolastico, infatti,
adduceva che le informazioni richieste non possono essere oggetto di
pubblicazione in quanto "dati personali" e quindi coperti da privacy ed
eccepiva, altresì, che l'istanza appariva volta ad esercitare un
controllo generalizzato sull'azione della Pubblica Amministrazione.
Al diniego dell'accesso agli atti e ai documenti amministrativi, il
comma 4 dell'art. 25 della legge 241/90 offre all'interessato la
duplice facoltà di proporre ricorso al TAR, a cui si ricorda la
possibilità di stare in giudizio personalmente e senza l'assistenza di
un avvocato, o di rivolgersi alla Commissione suddetta che deve
pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
Nel caso in esame la Comissione si è pronunciata ritenendo sussistente
il diritto del docente ad accedere alla documentazione richiesta,
vantando un interesse endoprecedimentale previsto e tutelato dagli
artt. 7 e 10 della Legge 241/90. La Commissione, inoltre, sottolinea
come, a norma dell'art.22, comma 2 della legge 241/90, l'accesso ai
documenti amministrativi tuteli l'interesse pubblico alla
partecipazione e assicuri la trasparenza ed il buon andamento della PA.
Il diniego all'accesso, quindi, è ammesso solo in casi residuali volti
a proteggere "la vita privata o la riservatezza di persone", non
riscontrabile in detto caso.
Già il TAR Lazio si era espresso in tal senso nella sentenza
97176/2017, la Commissione, quindi, conferma, quindi, quanto già
espresso in sede giurisdizionale e spazza via definitivamente
l'incertezza della legittimità della pubblicazione dei dati, nominativi
ed importi, inerenti la procedura di assegnazione del bonus premiale ai
docenti.
dott.ssa Taverna Maria Lucia