Riposi giornalieri del padre: il Ministero bacchetta l'INPS.
Il lavoratore padre può usufruire dei riposi giornalieri previsti dall’art. 40, lett. c, D.Lgs. n. 151/2001, anche nell’ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo.
Lo avevano ribadito le Direzioni Generali per l’Attività Ispettiva e per la Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro con lettera circolare del 12 maggio 2009, adeguandosi all'indirizzo della giurisprudenza amministrativa prevalente (Consiglio di Stato, sentenza 4293/08). L’INPS, con la circolare n. 112 del 15 ottobre 2009, fornendo le indicazioni per usufruire di detta possibilità, come avevamo precisato, ha però condizionato la fruizione dei riposi giornalieri del padre lavoratore ad una serie di limiti (oggettiva impossibilità della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività, quali accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, ecc.) ed oneri (produzione di documentazione medica, attestato di partecipazione a corsi e concorsi, e simili) che non sono supportati da alcuna disposizione normativa in tal senso. Il Ministero del lavoro è intervenuto con lettera circolare del 16 novembre 2009, stabilendo che neanche in via interpretativa possono essere avallati tali limiti ed oneri, in quanto "una simile interpretazione dell’art. 40, lettera c) del D.Lgs. n. 151/2001, può facilmente ingenerare questioni di costituzionalità, ai sensi dell’art. 3 della Cost., per evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma (le lavoratrici non dipendenti)".
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