Con la
sentenza n. 31634 del 25 agosto 2010, il Tar Lazio ribadisce l’obbligatorietà della
presenza di tutti i docenti, stante la natura di “collegio perfetto”
dell’organo collegiale.
“Nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi
giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di
sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso
la stessa scuola”.
Il Dirigente scolastico presiede il consiglio di classe ma “può
delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte
dello stesso Organo collegiale. In questo caso, “la delega deve
risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l'indicazione anche
nell'atto di convocazione dell'Organo) e deve essere inserita a
verbale”. L’istituto scolastico si era difeso, sostenendo che nel caso in specie la
presenza di alcuni docenti fosse superflua, stante la natura
“extracurricurale” delle discipline insegnate.
Il Tribunale amministrativo non ha dato rilevanza all’obiezione,
considerando che tali materie erano inserite nel giudizio finale e
avevano concorso alla media dei voti.
Annullato, di conseguenza, il provvedimento di non promozione.
Delibera di non ammissione alla classe successiva – inserimento nel
giudizio finale del voto in discipline i cui rispettivi docenti
risultano assenti nella seduta – illegittimità.
L'Organo collegiale competente per la valutazione periodica e finale
dell'attività didattica e degli apprendimenti dell'alunno è il
Consiglio di classe con la presenza della sola componente docente nella
sua interezza.
Nell'attività valutativa opera come un
Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di
tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei
collegi con funzioni giudicatrici.
È pertanto illegittima la delibera di non ammissione alla classe
successiva qualora, oltre al giudizio espresso all'unanimità dal
Consiglio di Classe, risulti attribuito il voto finale in una
disciplina senza che il corrispondente docente sia stato presente alla
seduta, e senza che risulti la sostituzione, e la conseguente delega ad
altro docente della potestà di esprimere i relativi giudizi.
( Avvocato Francesco Orecchioni) http://www.dirittoscolastico.it
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