- Promozione di un
alunno o ammissione all'esame di terza media con tre o più insufficienze
- Assenza giustificata ore funzionali e recupero
- Verifica debito
- Piano di lavoro annuale
Promozione di un alunno o ammissione
all'esame di terza media con tre o più insufficienze: Daniela
Resaz
Domanda
Se la promozione di un alunno
all'anno successivo o l'ammissione all'esame è decisa con voto di
maggioranza dal CdC, come si può non tener conto del fatto che con tre
o più insufficienze, i docenti possano ritenere l'alunno idoneo ad
affrontare l'anno successivo?
Risposta
Fermo restando il libero apprezzamento dei singoli docenti delle
discipline di studio: “ Il voto non costituisce un atto univoco,
personale e discrezionale(…), ma è il risultato di insieme di una
verifica e di una sintesi collegiale (…) per cui si richiede di tener
conto dei fattori anche non scolastici, ambientali e socio-culturali
che influiscono sul comportamento intellettuale degli allievi (cfr.
circolare 20 settembre 1971)”. Spetta al Consiglio di classe, dunque,
valutare, caso per caso, quale possa essere la più utile decisione a
vantaggio dell’efficacia delle valutazioni avuto riguardo allo sviluppo
psico-affettivo del medesimo. In tale processo, il numero di
insufficienze proposte assume certamente rilievo, che va valutato alla
luce del principio di ragionevolezza, ma non costituisce, di per sé,
elemento preclusivo dell’ammissione alla classe successiva.
Assenza giustificata ore funzionali e
recupero: Maria Rosaria Cimino
Domanda
E' legittima la richiesta di recupero
delle ore di assenza da attività funzionali all'insegnamento (collegio,
interclasse,...)in ore di lezione anche a fronte di una regolare
certificazione. Nella mia scuola ciò avviene anche in caso di
impedimento legittimo a partecipare alla programmazione settimanale. A
me sembra che le due tipologie di servizio non siano interscambiabili.
Dovrebbe forse intervenire la contrattazione d'istituto?
Risposta
Le attività di insegnamento e le attività funzionali all’insegnamento
costituiscono prestazioni di natura infungibile. Ciò preclude la
possibilità di compensare la fruizione del permesso orario fruito
durante lo svolgimento di attività funzionali con altrettante ore di
prestazione aggiuntiva aventi per oggetto attività di insegnamento (si
veda l’art.1243 comma 1 del codice civile).
Verifica debito: Silvano Sechi
Domanda
In occasione del collegio dei docenti
di maggio, la nostra Dirigente ha “imposto” ai docenti di presentarsi
allo scrutinio finale con un “fac-simile” di prova strutturata da
proporre agli alunni con giudizio sospeso come prova di verifica, alla
quale gli stessi sarebbero dovuti essere stati “allenati” con
simulazioni nell’ultima fase dell’anno scolastico. Io, insieme a pochi
altri colleghi, ho obiettato che era mia intenzione sottoporre gli
alunni ad una verifica orale e/o pratica, dato che la disciplina che
insegno (chimica), prevede una valutazione orale e una pratica, ma non
certo scritta, degli argomenti nei quali gli stessi avevano evidenziato
lacune e difficoltà durante l’anno scolastico e che in sede di
scrutinio avrei, come sempre è stato fatto, indicato in apposita
lettera da spedire alla famiglia. La Dirigente non ha neanche
sottoposto a votazione la richiesta e ha detto che se non ci fossimo
adeguati avrebbe provveduto con un ordine di servizio. Dal momento che
io non ho provveduto né alle simulazioni, né alla preparazione di prove
strutturate, ma intendo sempre effettuare delle verifiche orali e/o
pratiche, vorrei avere un vostro parere sull’argomento. Preciso che in
nessun altra occasione, prima di quel collegio, si è mai parlato di
simulazioni e prove strutturate, e di ciò non si fa menzione né nel
POF, né nelle singole programmazioni dei docenti, né nella
programmazione del Consiglio di classe (che, mi risulta, essere l’unico
organo preposto a deliberare su tale questione, senza però togliere
niente alla libertà del docente).
Risposta
In data 4 marzo 2013, l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia,
in risposta ad un quesito formulato dall’Ufficio scolastico regionale
del Veneto, ha chiarito che: “Dal combinato disposto dell’art. 25 del
Testo unico del Pubblico Impiego e dall’art. 7 D.L.vo 297/94, si evince
che ai dirigenti delle istituzioni scolastiche spettano determinati
poteri, che tuttavia devono essere esercitati nel rispetto delle
attribuzioni e delle competenze del collegio dei docenti e degli altri
organi collegiali della scuola.”. Il parere è stato recepito dall’Usr
del Veneto ed è stato trasmesso ai dirigenti degli uffici periferici e
ai dirigenti scolastici del Veneto con Nota 4252/C1 dell’11 aprile
2013. Tra i poteri del dirigente scolastico non rientra, dunque, la
facoltà di imporre unilateralmente ai docenti l’utilizzo di
qualsivoglia tipologia di procedura in ordine alle verifiche e alla
valutazione in assenza di previa conforme deliberazione degli organi
collegiali della scuola in quanto di competenza (si vedano gli articoli
7,10 del decreto legislativo 165/2001).
Piano di lavoro annuale:
mariella sammartano
Domanda
Cosa fare se il DS (nuovo della
scuola), a fine novembre, non ha ancora predisposto il piano annuale
delle attività da far approvare al collegio dei docenti? Grazie per la
risposta sicuramente esaustiva. Mariella sammartano.
Risposta
Ai sensi dell’articolo 28, comma 4, del vigente contratto di lavoro, il
dirigente scolastico è obbligato a predisporre il piano annuale delle
attività prima dell’inizio delle lezioni, per poi sottoporlo
all’approvazione del collegio dei docenti. L’inerzia del dirigente
scolastico può essere superata in via sussidiaria dal collegio stesso,
che può riunirsi anche a seguito della presentazione di una domanda in
tal senso al dirigente scolastico, sottoscritta da un terzo dei suoi
componenti. Ciò ai sensi del comma 4, dell’articolo 7, del decreto
legislativo 297/94 che così dispone: “Il collegio dei docenti si
insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni
qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità
oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta;
comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. “.