Concorso Docenti:
illegittimo l’articolo 2 del Bando che non consentiva la partecipazione
anche ai candidati che, dopo l’anno accademico 2002-2003 ed entro la
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, avessero acquisito un titolo di laurea
valido per l’accesso all’insegnamento nelle classi di concorso della
scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado.
Con la sentenza n. 11078/2013 depositata il 21 dicembre
2013, il TAR
del Lazio sez. III^ bis di Roma ha annullato la parte del Bando
relativo al Concorso indetto con “D.D.G. n. 82 adottato in data 24
settembre 2012 dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il
personale della scuola, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi –
IV Serie Speciale n. 75 del 25 settembre 2012, recante “Indizione dei
concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al
reclutamento del personale docente nelle scuole d’infanzia, primaria,
secondaria di I e II grado”, nella parte in cui, all’articolo 2, comma
3, prevede che “Sono inoltre ammessi a partecipare, per i posti di
scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell’articolo 2 del decreto
interministeriale 24 novembre 1998 n. 460, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999: a) i candidati che alla data del 22
giugno 1999 (data di entrata in vigore del citato decreto
interministeriale) erano già in possesso di un titolo di laurea ovvero
di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e
gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e
gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data
consentivano l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il
reclutamento del personale docente; b) i candidati che abbiano
conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l’anno
accademico 2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o
inferiore; entro l’anno accademico 2002-2003, se si tratta di corso di
studi quinquennale, nonché i candidati che abbiano conseguito i diplomi
di cui alla lettera a) entro l’anno in cui si sia concluso il periodo
prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall’anno accademico
1998-1999”.
Tanto ha statuito sulla scorta delle seguenti e plausibili
motivazioni:”Alla luce del quadro normativo così delineato può essere
compiutamente scrutinata la doglianza dei ricorrenti, secondo cui la
disposizione contenuta nell’art. 2 del bando, impedendo la
partecipazione al concorso ai titolari di diploma di laurea conseguito
dopo l’anno accademico 2002/2003, ha omesso di attualizzare e
aggiornare al 2012 la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 2,
comma 2, del D.M. n. 460 del 1998 ed ha creato una irragionevole
disparità di trattamento tra candidati laureatisi sino al 2003 (periodo
in cui erano attive le procedure di abilitazione SSIS) e nell’arco
temporale 2008-2011 (periodo in cui le procedure SSIS sono state, per
volontà legislativa, sospese).
2.8 La doglianza si appalesa fondata, nei termini appresso precisati.
La disposizione della lex specialis oggetto di gravame, recante
fissazione dei requisiti di ammissione al concorso, per quanto quivi
rileva si limita a riprodurre alla lettera l’art. 2 del D.M. n. 460 del
1998 (pubblicato in G.U. 7 giugno 1999, n. 131 ed entrato in vigore il
22 giugno 1999), stabilendo che: a) possono partecipare al concorso i
candidati in possesso di titolo di abilitazione all’insegnamento
conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda; b) possono altresì partecipare, anche se non abilitati,
i candidati che, alla data del 22 giugno 1999 (entrata in vigore del
D.M. n. 460 del 1998) erano già in possesso del diploma di laurea; c)
ovvero che abbiano conseguito la laurea entro gli anni accademici
2001-2002 o 2002-2003, se trattasi rispettivamente di corso di laurea
quadriennale o quinquennale, o comunque entro l’anno in cui si sia
concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere
dall’anno accademico 1998-1999.
Tale riproduzione letterale, avvenuta a fronte di un bando di concorso
pubblicato dopo circa un decennio dalla data fissata dal D.M. n. 460
del 1998 (1° maggio 2002), e pertanto in spregio alla regola della
ordinaria frequenza triennale scolpita nell’art. 400, comma 1 del d.
lgs. 16 aprile 1994 n. 297, finisce con l’eludere la ratio
giustificatrice originaria delle disposizioni transitorie e cagiona una
irragionevole disparità di trattamento tra i diversi candidati alla
procedura selettiva.
Appare invero evidente che la clausola di salvaguardia prevista nel
D.M. n. 460 del 1998 (art. 2, comma 2) era tarata sul primo concorso a
cattedre da indire con cadenza triennale, non certo su quello che
sarebbe stato effettivamente bandito dopo circa un decennio. Ne
consegue che l’Amministrazione, all’atto di recepirne il contenuto nel
bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto attualizzarlo, così da
lasciarne intatta la ratio giustificatrice, ovvero permettere la
partecipazione al concorso quanto meno a coloro che avessero conseguito
un diploma di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione
delle domande di partecipare alla procedura selettiva.
Diversamente opinando, anche in virtù di ciò che verrà di seguito
evidenziato in ordine ai percorsi abilitanti attivati nel periodo di
riferimento, si è determinata una ingiustificata disparità di
trattamento tra candidati che hanno conseguito la laurea entro l’anno
accademico 2002-2003, ammessi al concorso a cattedre, e candidati, come
gli odierni ricorrenti, che hanno conseguito identica laurea negli anni
accademici immediatamente successivi, ma entro la scadenza del termine
per la presentazione della domande.
La già segnalata disparità di trattamento scaturisce anche dalle
vicende, già sopra sinteticamente passate in rassegna, occorse ai
percorsi abilitanti nel periodo successivo al 2003.
Si è già avuto modo di evidenziare che le Scuole di specializzazione
per l’insegnamento secondario (SISS), pur concretamente attivate a
partire dall’anno accademico 1999-2000, sono state sospese in virtù di
espressa previsione legislativa a partire dall’anno accademico
2008-2009, per essere sostituite, soltanto a decorrere dall’anno
accademico 2011-2012, dai Tirocini Formativi Attivi (TFA).
Pertanto, in assenza di una clausola di salvaguardia attualizzata, come
quella già prevista dall’art. 2 del D.M. n. 460 del 1998, il bando
oggetto di gravame ha di fatto impedito la partecipazione al concorso a
tutti i candidati, segnatamente i più giovani di età, in possesso di
diploma di laurea acquisito a decorrere dall’anno accademico 2008-2009,
per i quali è rimasto interdetto qualsiasi percorso abilitante. Ed
invero, a causa della sospensione legislativa delle SISS ed in attesa
dell’attivazione dei nuovi TFA, detti candidati non hanno avuto
possibilità alcuna di acquisire l’abilitazione necessaria per la
partecipazione al concorso a cattedre.
Per le ragioni che precedono la disposizione impugnata si palesa
illegittima, in quanto affetta, oltre che da violazione di legge
relativamente alla disciplina di rango primario e secondario suesposta,
da irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento“.
In definitiva, “per le ragioni che precedono la disposizione impugnata
si palesa illegittima, in quanto affetta, oltre che da violazione di
legge relativamente alla disciplina di rango primario e secondario
suesposta, da irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento“.
Pertanto, è stato dichiarato illegittimo l’articolo 2 del Bando nella
parte in cui non consentiva la partecipazione anche ai candidati che,
dopo l’anno accademico 2002-2003 ed entro la data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, avessero acquisito un titolo di laurea valido per l’accesso
all’insegnamento nelle classi di concorso della scuola dell’Infanzia,
Primaria, Secondaria di I e II grado.
Avv. Giuseppe Policaro
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