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Concorsi: NOTIFICATO AL MPI IL RICORSO CONTRO IL BANDO ISPETTIVO. In allegato il testo

Normativa Utile

Pubblichiamo in allegato il testo completo del ricorso; una lettura molto utile e istruttiva per tutti i dirigenti per chiarire in modo inequivocabile motivazioni e ragioni dell’impugnativa.

I legali evidenziano nel ricorso come l’amministrazione ha voluto ricostruire in modo surrettizio una sovra ordinazione di fatto se non di diritto dei dirigenti tecnici/ispettori, rispetto ai dirigenti scolastici, non fondata né riscontrabile nella legislazione.

Le funzioni ispettive per come anche il contratto statuisce sono, senza alcun dubbio, ricomprese nello status giuridico dei dirigenti scolastici; ed è davvero singolare che questi ultimi debbano sostenere un concorso per accedere ad una qualifica di cui…sono già in possesso!

La giustificazione addotta dall’amministrazione per il bando si basa su una interpretazione errata delle norme e in una commistione tra norme del vecchio ordinamento e della nuova legislazione sulla dirigenza, dimenticando che è venuto meno il ruolo degli ispettori a seguito delle radicali riforme della dirigenza pubblica.

Il testo unico sulla dirigenza ignora del tutto l’espressione “ dirigente tecnico” che si trova solo nel regolamento mentre è di tutta evidenza che l’unico sistema oggi vigente per il reclutamento della dirigenza pubblica statale è quello approntato dal testo unico cioè dal 165.

Il bando pretende di reclutare dunque una figura oggi sicuramente estranea, quale figura soggettiva, alla struttura della dirigenza pubblica visto che l’ispettore tecnico è un ruolo oggi pacificamente inesistente.

Perché allora si è voluto praticare questo vicolo cieco?

La risposta va cercata in un tentativo politico di comprimere e in un certo senso rinnegare la straordinaria stagione dell’autonomia scolastica che era culminata nella istituzione della qualifica dirigenziale per i capi di istituto; e nel contempo ritornare ai vetero meccanismi di un controllo centralizzato sul sistema scolastico di base, sconfessando il decentramento e alla faccia del titolo V della costituzione.

E’ come voler rimettere negli enti locali i sindaci sotto il controllo dei prefetti: si scatenerebbe una rivolta costituzionale da parte dei poteri locali.

Ma attenzione a non mischiare status e funzioni ispettive.

Mentre lo status giuridico degli ispettori tecnici è stato interamente travolto dalla riforma della dirigenza pubblica diversamente è avvenuto per le “funzioni ispettive” che, anzi , hanno trovato nuova linfa e potenziamento con l’ “Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione (INVALSI ),

Come è noto i dirigenti delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 25 D.lgs. 9.05.2001 n°165 (T.U.P.I.), sono dirigenti dello Stato inquadrati in ruoli di dimensione regionale, rappresentando l’espressione forse più significativa del processo di “autonomia” delle istituzioni scolastiche ed educative ai sensi dell’art. 21 legge 15.03.1997 n° 59.

Il CCNL Area V del 11.04.2006 che regola il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici, all’art. 11, comma 4 , prevede espressamente la possibilità che siano loro conferiti “incarichi di studio, ricerca, ispettivi…… “ nel contesto di un impiego del dirigente scolastico presso l’amministrazione centrale o regionale, alternativo all’incarico di direzione di una singola istituzione scolastica o educativa.

Tale previsione contrattuale, del resto, è pienamente coerente con la disciplina di legge sulla regolamentazione e il conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell’art. 19, comma 10, T.U.P.I.

D’altra parte, per tutti i dirigenti dello Stato, dunque anche per i dirigenti scolastici, è previsto, ai sensi dell’art. 23, comma 2, T.U.P.I., l’istituto della “mobilità”, secondo la disciplina specifica posta dal successivo art. 30 (valevole per tutti i dipendenti della p.a.).

La verità è che l’amministrazione ha volutamente ignorato il processo di riforma della dirigenza dello Stato, ragionando come se la “funzione ispettiva” (regolata dall’art. 397 T.U. sulla scuola) potesse, ancora, essere riservata, in via esclusiva, ad un “corpo”, vale a dire ad un contingente di dirigenti del tutto separati e distinti rispetto agli altri dirigenti (ed anzi, di fatto, sovraordinati alla dirigenza scolastica!), esattamente come nel sistema vigente all’epoca del T.U. sulla scuola che, infatti, prevedeva il “ruolo degli ispettori tecnici” ai sensi del più volte richiamato art. 419.

Tanto ciò vero che, come già posto in luce, l’art. 2, comma 5, del D.P.R. 21.12.2007 n°260, parla proprio ed espressamente di “corpo ispettivo”, come composto da dirigenti “investiti dell’esercizio della funzione ispettiva tecnica”, peraltro, come anche notato, con uno spostamento (significativo) verso le funzioni di “controllo”, anche sulla “continuità delle prestazioni da parte dei docenti”, che rischia di ricondurre la figura verso i suoi caratteri originari.

Al contrario, le funzioni ispettive, lungi dal potersi considerare esclusive di un “corpo” di dirigenti, separati e distinti, tanto da prevederne il reclutamento sulla base di uno specifico concorso, sono oggi (vale a dire alla stregua dell’ordinamento della dirigenza dello Stato) a pieno titolo ricomprese nello “status” giuridico di tutti i dirigenti, a mente del fondamentale comma 10, dell’art. 19 T.U.P.I, sopra interamente riprodotto, nonché art. 6 D.P.R. n°108/2004, parimenti sopra riprodotto.

Si noti, tra l’altro, come la legge faccia espresso riferimento, oltre alle “funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca”, anche “ad altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento”, mentre ancora più chiaro il regolamento che, all’art. 6 citato, si riferisce a “incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall’ordinamento” (1° comma) o che “possono riguardare la realizzazione di progetti, programmi ed obiettivi coerenti con gli atti di indirizzo dell’organo di vertice dell’amministrazione”.

E ove si volesse sostenere che tali previsioni, per quanto chiare ed univoche, non riguardino le “funzioni ispettive” nel senso di cui all’art. 397 T.U. scuola del 1994, sarebbe agevole replicare che, a conferma che invece riguardano proprio (ed anche) tali funzioni, sovviene l’art. 11, comma 4, del CCNL, Area V, del 11.04.2006, già sopra riprodotto e commentato, cioè un norma contrattuale relativa, proprio, al conferimento dell’incarico ai dirigenti scolastici, vale a dire la medesima materia regolata dall’art. 19 T.U.P.I. citato.

Salvatore Indelicato

Cliccare per scaricare il testo completo del ricorso;









Postato il Domenica, 06 aprile 2008 ore 00:00:00 CEST di Salvatore Indelicato
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