All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente ha invitato, in occasione del primo collegio docenti, alla presentazione delle domande per le funzioni obiettivo. Solo per un'area sono state presentate tre domande. Allora il Dirigente in un successivo collegio docenti ha invitato i docenti ad individuare i criteri per l'attribuzioni delle funzioni obiettivo. Successivamente è stata redatta una graduatoria una graduatoria generale cosicchè la scrivente, unica richiedente per la sua area, è stata graduata ultima nella predetta gradutoria generale e quindi esclusa. E' legittima tale graduatoria visto che non è stata redatta in base alla disponibilià ma in base ad un punteggio generale?
Risposta
Gli elementi riportati dall’interessata sono insufficienti ai fini della formulazione di un parere argomentato. In ogni caso giova ricordare che la fattispecie è regolata dal combinato disposto di cui agli articoli 33 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e 37 del contratto integrativo del 31 agosto 1999 e che a tal fine il Tribunale di Livorno, sez. lavoro, con sentenza n.422 del 28/11/2003 si è espresso nel senso che la procedura di individuazione degli aventi titolo all’incarico debba presupporre: “necessariamente una valutazione di idoneità nei titoli professionali da parte del collegio dei docenti e tale quindi da escludere ogni possibilità di designazione "automatica" delle funzioni obiettivo.
da treccani.it