La
Sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 7-9 febbraio 2011 – che
ha dichiarato l’illegittimità dell’art.1 comma 4 ter del decreto-legge
25 settembre 2009 aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009,
n. 167 – lungi dal porre la parola “fine” a una vicenda che ha
disseminato di contenzioso e di situazioni incerte il biennio di
vigenza 2009/11 delle graduatorie a esaurimento del personale docente,
sta ponendo al MIUR non facili problemi di interpretazione, e quindi di
certezze, sia sul quadro legislativo residuo alla cancellazione della
norma sia sugli adempimenti da adottare nei riguardi dei ricorrenti.
Tentiamo, a favore di un lettore non interessato a una miriade di
specifici riferimenti normativi, una sommaria, ma purtroppo non breve,
ricostruzione della vicenda a monte della sentenza della
Consulta.
Le graduatorie di cui parliamo, denominate prima “permanenti” e poi,
come vedremo, “ad esaurimento” rappresentano uno dei due canali di
reclutamento del personale a tempo indeterminato (insieme alle
graduatorie degli idonei ai concorsi ordinari) e il canale unico con
cui si dispongono le assunzione del personale a tempo determinato, con
contratti sia annuali che fino al 30 giugno; sono costituite in ogni
provincia per ogni tipologia di insegnamento e sono composte da
aspiranti forniti di idoneità o abilitazione conseguita a seguito del
superamento di una specifica procedura.
Per effetto di una normativa primaria non sufficientemente analitica e
specifica sull’argomento dei trasferimenti da provincia a provincia,
integrata e resa, comunque, omogenea da disposizioni regolamentari e
dai biennali provvedimenti di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie stesse, gli aspiranti inclusi in tali graduatorie potevano,
fino a tutto il biennio relativo agli anni scolastici 2007/08 e
2008/09, cancellarsi dalla provincia di precedente inclusione per
inserirsi, secondo il loro punteggio (e, cioè, secondo l’attuale
vulgata, “a pettine”) in un’altra provincia a scelta.
In previsione della messa a regime del nuovo sistema di reclutamento
dei docenti e con l’evidente intento di bloccare il continuo
ripopolamento (nonostante le annuali immissioni in ruolo) di tali
graduatorie, una disposizione della legge finanziaria per il 2007 le ha
trasformate in graduatorie a esaurimento (senza nulla dire in ordine
alle residue o meno possibilità di trasferimento da provincia a
provincia).
Interrogandosi sulla portata di tale trasformazione l’Amministrazione
ha evidentemente ritenuto che il carattere a esaurimento delle
graduatorie fosse pienamente realizzato sia, ovviamente, inibendo nuovi
ingressi di aspiranti non già precedentemente inclusi sia tutelando,
nelle singole graduatorie provinciali, le posizioni acquisite dal
personale già incluso e le legittime aspettative che vi sono correlate.
In sostanza, l’Amministrazione ha ritenuto che il carattere permanente
delle graduatorie, e quindi il divieto di nuovi ingressi (suscettibili
di sovvertire le posizioni consolidate preesistenti) dovesse attuarsi
nella dimensione di effettiva costituzione e utilizzazione delle
graduatorie medesime, e cioè la dimensione provinciale, in cui anche un
trasferimento, se attuato con inserimento secondo punteggio, equivale
sostanzialmente a un nuovo ingresso. In conseguenza di tale valutazione
il provvedimento relativo all’aggiornamento delle graduatorie per il
biennio 2007/8 e 2008/9 recava, nelle premesse, l’avvertenza che quella
era l’ultima occasione per trasferirsi da provincia a provincia
posizionandosi secondo punteggio e che dal biennio successivo gli
eventuali trasferimenti sarebbero avvenuti tramite collocamento in coda
agli aspiranti già presenti nella provincia. Era un invito, in
sostanza, a ponderare attentamente e in via definitiva le proprie
scelte territoriali in vista dell’attribuzione degli impieghi.
In coerenza con tale impostazione veniva successivamente adottato il
provvedimento relativo all’attuale biennio di vigenza 2009/10 e 2010/11
(D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009) che, tuttavia, soprattutto per
compensare in qualche modo la rilevante riduzione di posti organici
attuatasi nel recente periodo, disponeva al riguardo con una soluzione
differente: rendeva ferma la presenza degli aspiranti nella graduatoria
provinciale di precedente appartenenza e offriva nel contempo ai
medesimi la possibilità di includersi, ma in coda, in un massimo di
altre tre province ampliando in tal modo le possibilità degli aspiranti
di conseguire un impiego. Su tale configurazione, e cioè aspiranti
collocati a pettine secondo punteggio in una graduatoria provinciale e
in posizione subordinata di coda in graduatorie per un massimo di altre
tre province, si è dato luogo alle assunzioni a tempo indeterminato e a
tempo determinato per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11.
Entrambi i provvedimenti relativi ai due bienni specificati sono stati
oggetto di numerosissime impugnative il cui iter, spesso sfociato in
decisioni cautelative a favore dei ricorrenti, lasciava non
infondatamente presumere la soccombenza dell’Amministrazione.
Allora, a novembre del 2009, con l’art. 1 comma 4 ter della legge n.
167 veniva emanata una norma di interpretazione autentica della
disposizione normativa che aveva sancito il carattere permanente delle
graduatorie che, da un canto ricalcava i contenuti di quanto già
disposto in materia di trasferimenti per il biennio 2009/11 dal
predetto D.M. n. 42/2009 e dall’altro stabiliva, per il successivo
biennio, il ritorno al sistema consueto e cioè presenza degli aspiranti
in una sola graduatoria provinciale con possibilità di cancellarsi da
quest’ultima per includersi in altra secondo la posizione derivante dal
proprio punteggio.
È quest’ultima norma, appunto, quella su cui è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale da parte del TAR del Lazio e
che è stata dichiarata illegittima, in entrambe le sue parti, dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del febbraio 2011.
Tralasciando tutta una serie di eccezioni formali sulla competenza dei
tribunali amministrativi in materia di graduatorie a esaurimento –
filone che sarà comunque indispensabile seguire per il prosieguo della
vicenda contenziosa dei ricorrenti – la Corte Costituzionale si è
sostanzialmente focalizzata sul merito della norma rimessa a giudizio
di legittimità, concludendo che quest’ultima “utilizzando il mero dato
formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola
graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa
posizione, introduce una disciplina irragionevole che – limitata al
biennio 2009/11 – comporta il totale sacrificio del merito posto a
fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la
correlata esigenza di assicurare, per quanto possibile, la migliore
formazione scolastica.”
Appare non superfluo notare che la Corte, nell’iter dei suoi
ragionamenti, sembra censurare l’autodefinizione della norma in
questione quale norma di interpretazione quando essa, in realtà,
disciplina situazioni (i trasferimenti) del tutto estranee al dettato
letterale della norma che si prefigge di interpretare e sembra,
inoltre, cogliere un elemento di irragionevolezza in una norma,
interpretativa appunto, che anziché produrre un criterio univoco,
tipico delle norme di interpretazione, sfocia, in materia di
trasferimenti di graduatoria, in due criteri profondamente differenti a
seconda del periodo temporale di applicazione.
Sembra sufficiente, per ora, concludere l’excursus sull’ennesima
vicenda del precariato scolastico sottolineandone gli aspetti
conflittuali, come è evidente, all’interno della stessa categoria dei
precari e rinviando a un secondo momento la trattazione delle
difficoltà, non solo giuridiche e operative ma “in primis” politiche,
cui è attualmente di fronte l’Amministrazione e gli orientamenti che
prevarranno nel disporne le soluzioni. (di Gianfranco
Argenio da Educazione 2.0)
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