Spett.le Redattore
mi preme segnalare un' importante e recente sentenza del Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro (n. 1412/2012) che, in accoglimento delle eccezioni sollevate dal MIUR e dai procuratori delle resistenti (avv.ti Pierluigi e Valeria Costa e Luigi Abruzzese) discostandosi dall'orientamento giurisprudenziale formatosi negli anni in seno ai Tribunali amministrativi precedentemente competenti, ha riconosciuto il diritto delle insegnanti non in possesso di abilitazione SSIS a mantenere il punteggio di n. 6 punti loro attribuito, da ultimo, dal punto A.5 della Tabella allegata al D.M. 44/2011.
Co il ricorso al Giudice del lavoro, promosso sulla scia della citata giurisprudenza amministrativa, insegnanti in possesso della abilitazione SSIS - Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario - (introdotta dalla riforma Moratti - prima si accedeva con concorso) hanno chiesto la decurtazione di n. 6 punti a tutte le insegnanti che avevano avuto accesso alla graduatoria con concorso o con altro tipo di abilitazione.
Lamentavano le ricorrenti la illegittimità del punto A.5 della richiamata Tabella nella parte in cui attribuisce a tutte le insegnanti indistintamente - con la sola esclusione di quelle in possesso di titolo conseguito in altro paese U.E. - un punteggio aggiuntivo di n. 6 punti. Sostengono, infatti, le c.d. "Siessine" che il disposto del predetto A.5 si porrebbe in contrasto con altro D.M. (quello del 24 novembre 1998) che, espressamente richiamato dall'art. 1, comma 6-ter, del D.L. 240/2000 convertito in legge 306/2000 e pertanto recante un principio avente forza di legge, all'art. 3 testualmente prevede "Nei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari."
Questo principio sancirebbe che solo alle insegnanti con abilitazione SSIS spetterebbe un punteggio aggiuntivo di 6 punti in ragione, a detta delle ricorrenti, del maggiore impegno occorso per la frequentazione della Scuola di Specializzazione e della maggiore professionalità conseguita da coloro che, invece di sostenere un concorso, hanno dovuto frequentare un corso di tipo universitario.
Le precedenti pronunce del Tar hanno sempre dato ragione alle insegnanti con abilitazione SSIS. Il Tribunale di Foggia, primo in Italia, ha invece rigettato la loro domanda dando ragione alle insegnanti che hanno avuto accesso alla graduatoria attraverso la selezione operata da un difficile concorso pubblico e che per anni hanno lentamente e faticosamente scalato la graduatoria accettando spesso supplenze in luoghi lontani o difficilmente raggiungibili da quello di residenza o lavori presso scuole private senza retribuzione.
Negli ultimi anni, invece, le insegnanti non abilitate SSIS si sono viste ingiustamente scavalcare dalle nuove abilitate che, è inutile nasconderlo, hanno avuto accesso alla graduatoria dopo un corso di durata biennale a pagamento (e quindi con abilitazione quasi automatica e punteggi elevatissimi) e che per il solo conseguimento della abilitazione ha permesso loro di vedersi attribuiti ben 24 punti.
La notizia, di indubbia importanza per il gran numero delle cause ad oggi pendenti su tutto il territorio nazionale, è stata già ripresa da alcuni siti internet.
Cordialità.
avv. Luigi Abruzzese
0881 708311