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Attenti al lupo: Dove stanno gli ispettori per le scuole paritarie dopo i fatti di Nola ed Agropoli?

Opinioni
Successivamente all’entrata in vigore della legge n. 62/2000, sono state riscontrate anomalie, carenze e irregolarità nell’organizzazione e nel funzionamento di numerose scuole paritarie. Sono state evidenziate tutta una serie di patologie, presenti in maniera diffusa soprattutto in istituti di istruzione secondaria di II grado dell’Italia centrale e meridionale, tutti di matrice laica, in verità. In dettaglio:

1) corsi a “piramide rovesciata” dall’esiguo numero di alunni delle classi iniziali, vale a dire di quelle dalla I alla IV (talune costituite addirittura con tre alunni) cui ha fatto riscontro un eccessivo numero di alunni (mediamente da 70 a 100) iscritti alle V classi. In effetti l’aumento degli alunni dell’ultima classe non è stato fisiologico, né é dipeso dalla regolare progressione del percorso formativo, ma è stato determinato dall’eccessivo numero di privatisti ammessi a sostenere l’esame di idoneità all’ultimo anno. Tanto è avvenuto in deroga alle norme regolanti la materia che vietano alle scuole paritarie di accogliere all’esame di idoneità un numero di candidati esorbitante rispetto alla ricettività dei locali e alle classi funzionanti. In sostanza attraverso gli esami di idoneità all’ultima classe è stato incrementato il numero degli alunni interni candidati all’esame di stato.

2) La particolare “disinvoltura” nella gestione delle prove e dei colloqui e l’indulgenza totale nelle valutazioni hanno consentito a soggetti con percorsi scolastici del tutto irregolari e inadeguati di raggiungere il traguardo del diploma.

3) Privi di garanzie di serietà sono risultati anche gli esami di idoneità alle classi che precedono l’ultima dei candidati esterni. Attesa l’estrema facilità con cui tali esami, in numerose scuole, sono stati superati, grazie a criteri di valutazione eccessivamente blandi e sommari, adottati dalle commissioni interne agli istituti, e alla estrema celerità che, in violazione delle norme vigenti e degli elementari principi docimologici, hanno caratterizzato lo svolgimento delle prove orali.

4) Gravi e censurabili si sono rivelate, altresì, le irregolarità imputabili al mancato rispetto delle disposizioni concernenti lo svolgimento degli esami integrativi degli allievi provenienti da indirizzi di studio diversi.

5) Alle irregolarità sopraccennate si è aggiunto il fatto che numerosi docenti hanno valutato, in sede di esami di idoneità o integrativi, candidati che erano stati loro studenti prima che si ritirassero dalle lezioni.

6) Spesso, all’insaputa dell’Amministrazione, sono state svolte sessioni suppletive degli esami suddetti, in palese violazione delle norme che, come è noto, prevedono che si possa tenere una sola sessione per anno.

7) Molteplici, inoltre, sono state le anomalie segnalate nello svolgimento degli esami preliminari all’esame di stato; si citano, a titolo di esempio, i calendari con tempi molto compressi, che non hanno consentito un serio esame e un’adeguata valutazione, e le nomine di docenti impegnati solo per l’occasione.

Si fa menzione, ora, di altre ricorrenti e diffuse disfunzioni e anomalie:
- il rilevante numero di assenze degli alunni (assenze favorite da una registrazione irregolare e talvolta fittizia, operata il venerdì per tutta la settimana precedente) derivante anche dal fatto che gli allievi risiedevano in località molto lontane dalle scuole da essi frequentate. Ciò si è verificato soprattutto nei corsi serali per lavoratori, spesso veri e propri “corsi fantasma” a motivo dell’esiguo o addirittura inesistente numero di frequentanti;
- la proliferazione dei cosiddetti ottisti o saltatori, vale a dire di quei candidati (moltissimi) che, avendo riportato otto in tutte le materie dello scrutinio finale relativo alla promozione all’ultima classe, sono stati ammessi a sostenere, con un anno di anticipo, l’esame di stato;
- la costituzione di commissioni formate con soli alunni privatisti;
- la costituzione di commissioni con un numero eccessivo di candidati esterni, in deroga alla legge n. 425/97;
- l’inconsistente o addirittura mancata iscrizione di alunni disabili;
- la diffusa inidoneità dei locali, spesso non in regola con le norme di cui al d.lgs. 81/2008;
- la mancanza o inidoneità di laboratori, biblioteche, palestre, ecc.;
- l’irregolare funzionamento degli organi collegiali, spesso costituiti solo sulla carta e mai convocati; la irregolare riunione e la durata del tutto irrisoria dei consigli di classe cui spettano, come è noto, le valutazioni periodiche e finali degli alunni;
- l’assunzione di docenti non in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, anche nei casi in cui nelle graduatorie permanenti erano presenti e disponibili docenti abilitati;
- il mancato, puntuale rispetto delle norme contrattuali relative al rapporto di servizio del personale docente e non docente;
- la irregolare tenuta degli atti amministrativo-contabili;
- la lacunosa e confusa tenuta dei fascicoli personali degli studenti, spesso privi dei certificati di studio, recanti autocertificazioni e dichiarazioni non conformi alle disposizioni vigenti;
- la scarsa trasparenza della gestione contabile spesso caratterizzata da richieste agli alunni di somme aggiuntive rispetto a quelle dovute per le tasse di iscrizione;
- i continui avvicendamenti dei docenti in corso d’anno e il frequente utilizzo degli stessi nelle commissioni di esame di stato;
- la carente azione didattica soprattutto per quel che concerne lo svolgimento delle lezioni, le interrogazioni e le valutazioni.

Alle situazioni di criticità accennate si è aggiunta la coesistenza della legge 62/2000 con normative precedenti, talvolta non in sintonia con la stessa o addirittura confliggenti. Rimangono, infatti, scoperti diversi e importanti ambiti della gestione e permangono soluzioni “estensive” e “derogatorie” non sempre in linea con il rigore che dovrebbe caratterizzare la specifica area della parità. Alcune delle patologie e disfunzioni sono derivate dal fatto che, in sede di prima applicazione della legge n. 62/2000, l’Amministrazione adottò - ai fini del riconoscimento della parità - il criterio dell’autocertificazione senza verifiche. Tanto in relazione alla considerazione che sarebbe stato impossibile effettuare controlli diversi da quelli cartacei sulle 9.000 scuole che, in prima applicazione, entrarono a far parte del sistema paritario. L’adozione del criterio suaccennato ebbe come conseguenza l’automatico passaggio delle scuole interessate dallo status di “legalmente riconosciute” a quello di paritarie.

Si trattò di un errore assai grave, considerato che la parità prevedeva un regime che avrebbe dovuto, in maniera sostanziale e rilevante, garantire “requisiti di qualità ed efficacia”. E ciò contestualmente al venir meno di una serie di controlli previsti nei confronti delle scuole legalmente riconosciute. In effetti, se è vero che sarebbe risultato impossibile effettuare visite ispettive sulle circa 9.000 scuole che in prima fase entrarono a far parte del sistema paritario, è altrettanto vero che tali ispezioni si sarebbero potute disporre almeno a campione.

Né è stato possibile effettuare i necessari controlli negli anni scolastici successivi al 2000/2001, allorché la competenza in materia di riconoscimento della parità fu decentrata agli Uffici scolastici regionali. Le nuove richieste di parità furono, infatti, così numerose (circa 4.000) che assorbirono totalmente l’attività del personale ispettivo a disposizione dei citati Uffici, senza, peraltro, coprire l’intero arco delle esigenze da fronteggiare. Ne è prova il fatto che, mentre in alcune regioni i nuovi riconoscimenti furono dati a seguito di verifiche puntuali e accurate, in altre, le ispezioni furono effettuate a campione.

Ad esempio in Lombardia e in Calabria le visite ispettive interessarono la totalità delle nuove parità richieste; invece in altre regioni, con una rilevante densità di scuole paritarie, quali il Piemonte, il Veneto e l’Emilia-Romagna, si pianificò e organizzò l’azione ispettiva in una prospettiva pluriennale.

In ulteriori regioni (Lazio, Sicilia e Campania, nelle quali vi è un’alta percentuale di scuole paritarie) si è tuttavia registrata una notevole difficoltà nella vigilanza, pur in costanza di evidenti anomalie.

D’altra parte la rilevante carenza di personale dirigenziale tecnico-ispettivo, oggi divenuta gravissima ed emergenziale, ha costretto gli Uffici ad effettuare vigilanze solo saltuarie ed azioni di consulenza alquanto limitate, nonostante le molteplici esigenze e la riconosciuta utilità dei suddetti interventi.

Le patologie in questione sono state evidenziate sin dalla relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 62/2000, presentata in data 31 marzo 2004 ai Presidenti di Camera e Senato ed hanno costituito oggetto, da parte di numerosi parlamentari, di chiarimenti e assicurazioni, cui hanno fatto seguito, in sede di replica, interventi di controllo e correttivi da parte del Ministro pro tempore.
Le patologie di cui trattasi hanno anche costituito oggetto di indagini, tuttora in corso, da parte dell’Autorità Giudiziaria.
E’ doveroso osservare che il disposto sull’esame di Stato di cui al comma 7 dell’art. 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativo alla costituzione di commissioni con soli commissari interni, ha determinato un notevole proliferare delle irregolarità e delle patologie sopra descritte, essendo venuta meno la possibilità di verifiche e valutazioni di tipo esterno sulla preparazione dei candidati. Né poteva rivelarsi efficace, ai fini suddetti, il ruolo del presidente, organo sì esterno ma con sole funzioni “notarili”, considerata anche la sua preposizione a più commissioni.
Ad alcune delle citate disfunzioni e criticità si è posto rimedio con interventi di carattere normativo che hanno previsto una serie di vincoli e di prescrizioni. In particolare:

- Con decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, (art. 1-bis) le scuole non statali sono state ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge n. 62/2000 e di scuole non paritarie, con conseguente superamento delle tipologie ancora esistenti (autorizzazione, parifica, presa d’atto, riconoscimento legale, ecc.). Lo stesso provvedimento legislativo ha previsto che, nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 62, “il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato”. Inoltre il III comma del menzionato art. 1-bis ha stabilito: “Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia, comunque, comunanza di interessi. Il gestore o il legale rappresentante e il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare la inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali”.

- Con legge 11 gennaio 2007, n. 1, è stata prevista:
• la costituzione delle commissioni di esame con non più di 6 commissari per ciascuna commissione, dei quali il 50% interni e il restante 50% più il presidente, esterno;
• per ogni due classi la nomina di un presidente unico e di commissari comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni per ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre;
• la possibilità che nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, sostengano gli esami di stato gli alunni che nello scrutinio finale abbiano riportato non meno di 8/10 in ciascuna disciplina con una valutazione non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento di educazione fisica.

Purtroppo gli interventi correttivi apportati dall’Amministrazione scolastica spesso sono stati vanificati da pronunce cautelari del TAR e del Consiglio di Stato: tale è il caso, ad esempio, di commissioni di esame comprendenti un numero eccessivo di candidati esterni o di soli candidati esterni. Gli esami presso il famigerato istituto Pacioli di Nola si sono svolti per effetto di un provvedimento del Tar Lazio.
Da quanto rilevato in ambito nazionale in ordine alla costituzione e al funzionamento delle scuole paritarie, emerge la necessità di adottare interventi e correttivi atti a connotare il sistema in termini di legalità, efficacia, efficienza e trasparenza. Tanto in coerenza con le misure migliorative sin qui adottate, che costituiscono soltanto una tappa in direzione del superamento delle anomalie tuttora esistenti, della messa a regime della pubblica funzione della scuola paritaria e della piena attuazione del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione e dai Trattati dell’Unione Europea.
Nell’ottica suddetta e sulla base di quanto segnalato e proposto anche dai responsabili degli Uffici scolastici regionali e locali, occorre:
- avviare un processo costante di monitoraggio dei livelli di qualità;
- stabilire più efficaci e funzionali forme e modalità di coordinamento tra l’Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici, individuando referenti per tutti quegli adempimenti strettamente legati al territorio (l’anagrafe, le rilevazioni integrative, l’istruttoria delle domande per la concessione dei contributi, ecc.);
- potenziare i servizi di consulenza a sostegno delle scuole paritarie; - incrementare la rete dei collegamenti con e tra le scuole, per una migliore partecipazione al sistema pubblico;
- mettere a sistema la rete informatica per realizzare comunicazioni amministrative, didattiche e di funzionamento;
- promuovere azioni finalizzate alla formazione del personale, dell’Amministrazione centrale e periferica, operante nell’ambito della parità;
- garantire uniformità di applicazione delle normative per tutto il territorio nazionale.

In questa prospettiva si è proceduto alla rilevazione anagrafica delle istituzioni scolastiche e dei relativi aggregati. Ora si rende opportuno programmare un servizio di documentazione anche con riferimento alla valutazione facente carico all’INVALSI. Dovranno, poi, essere attivate apposite iniziative e misure di verifica e controllo con specifico riguardo all’andamento didattico - organizzativo degli istituti paritari e allo svolgimento degli esami di idoneità e degli esami di stato. Tali iniziative e misure dovranno trovare attuazione attraverso rigorosi piani annuali di visite ispettive, nonché mediante puntuali e accurati riscontri da effettuare attraverso l’utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi (check list, di cui si allega un esempio). Ovviamente, per i casi in cui si riscontra la mancanza dei requisiti previsti dalle norme vigenti, si deve procedere alla revoca del riconoscimento giuridico della parità.
Uno dei problemi che affligge la scuola paritaria è la presenza, pur marginale, di aree di deriva istituzionale che stravolgono il ruolo della scuola come istituzione rivolta alla formazione dei giovani traducendola in agenzia per il conseguimento di titoli di studio. Le misure messe in atto fino ad oggi hanno consentito solo in parte di superare la situazione. E’ necessario rivedere le norme sugli esami di idoneità ed adottare una serie di misure che, nel rispetto della libertà di scelta degli studenti, rendano il servizio funzionale, trasparente e coerente con le nuove norme relative alla valutazione. E’ indispensabile un pieno coinvolgimento delle istituzioni paritarie e delle loro associazioni di categoria per l’impegno alla serietà degli studi, al rispetto delle norme in vigore e alla correttezza sostanziale, non solo formale, del corrente funzionamento delle istituzioni scolastiche e per collaborare alla stesura di norme che puntino ad eliminare ogni tipo di patologia.
Indubbiamente il raggiungimento dei risultati attesi si lega soprattutto al potenziamento numerico del corpo ispettivo che, per ragioni anagrafiche e per effetto dei collocamenti a riposo non compensati dalla nomina in ruolo dei 57 idonei del pur espletato concorso a 145 dirigenti tecnici, ha subito riduzioni tanto consistenti da non poter più assolvere, in maniera soddisfacente, ai propri compiti istituzionali, tra i quali assumono priorità il sostegno e il controllo delle scuole paritarie.

Gennaro Palmisciano
gennaro.palmisciano@istruzione.it








Postato il Venerdì, 12 luglio 2013 ore 05:30:00 CEST di Redazione
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