Ancora una
vittoria presso la Corte salernitana, dopo una lunga battaglia
giudiziaria durata diversi anni. La storia di questo docente come
quella di altri parte da lontano, quando da pochissimo era iniziata la
lotta in favore degli insegnati precari a tutela dei loro emolumenti
economici, più nello specifico per il riconoscimento della progressione
stipendiale. Orbene, nel 2010 presso il Tribunale di Nocera Inferiore
sez Lavoro il docente aveva ottenuto un Decreto Ingiuntivo con cui si
ingiungeva al MIUR il pagamento degli scatti stipendiali mai percepiti,
a seguito della notifica del Decreto Ingiuntivo il Ministero proponeva
opposizione, per cui si instaurava un giudizio a cognizione piena
innanzi al Tribunale medesimo. Il giudizio terminava nel 2012 con una
sentenza che rigettava l’opposizione del MIUR e riconosceva la
progressione stipendiale in favore del docente. IL MIUR, però, non
demordeva e quindi proponeva appello nei confronti della decisione e
dopo alcuni anni, finalmente, la Corte di Salerno confermando un
orientamento già intrapreso l’anno precedente accoglie in pieno le
richieste del docente.
Vicenda, non dissimile a questa, è quella di altro insegnante, che già
nel 2009, (forse uno dei primissimi in Italia) aveva ottenuto innanzi
al Tribunale di Salerno lo stesso Decreto Ingiuntivo, da cui era
scaturito altro giudizio terminato poi sempre in Corte d’Appello, che
anche in questo caso nel 2014 aveva riconosciuto la progressione
economica in favore dei docenti precari.
Le sentenza della Corte salernitana del 2015 (anche a seguito della
sentenza del 2014), si esprime in maniera molto chiara e perentoria sul
punto, infatti dopo aver sottolineato la portata generale del principio
di non discriminazione e di parità di trattamento dei lavoratori
espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) prosegue
osservando “…le modalità di selezione del personale docente non hanno,
né possono avere, alcuna incidenza sulle modalità di esecuzione della
prestazione lavorativa, atteso che sia i dipendenti di ruolo che
quelli.non.di.ruolo svolgono la medesima attività, con l’unica
differenza che il personale non di ruolo non fruisce degli scatti di
anzianità, che vengono invece riconosciuti dalla legge ai soli
lavoratori di ruolo.”…”le mansioni in concreto assegnate sono identiche
a quelle già svolte dai lavoratori a tempo indeterminato. A fronte
della identità di mansioni, non appare pertanto giustificata la
disparità di trattamento sul piano retributivo.”…” l’oggettiva
disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo,
potrebbe ritenersi giustificata solo quando fosse dimostrata
l’esistenza di ragioni oggettive, strettamente attinenti alle modalità
di svolgimento della prestazione e che non possono consistere nel
carattere temporaneo del rapporto di lavoro.” In ultimo sottolinea che
“Alla stregua dei principi affermati dalla normativa comunitaria, come
precisati e ribaditi anche dalla.CGUE…normativa comunitaria che, in
quanto norma “interposta” e di rango sovranazionale, prevale sulle
leggi nazionali eventualmente in contrasto con essa”.
Le vicende giudiziarie seguite da questo studio legale in favore del
personale che ha vissuto il precariato per lunghi anni non possono
ovviamente fermarsi alla semplice progressione stipendiale, ma devono
coinvolgere anche altri e molteplici aspetti, tra i quali senza alcun
dubbio deve ricomprendersi la legittimazione a richiedere una
ricostruzione di carriera (una volta entrati in ruolo) che riconosca in
pieno tutti gli anni di precariato e, per i quali non si rinvengono le
motivazioni che giustificherebbero una normativa, che invece non
riconosce nella loro completezza gli anni di preruolo. Normativa
italiana, quest’ultima che contrasta apertamente con quella europea, e
per la quale devono essere fatte le medesime osservazione rilevate
dalla Corte d’Appello di Salerno la quale ci ricorda che la normativa
comunitaria … in quanto norma “interposta” e di rango sovranazionale,
prevale sulle leggi nazionali eventualmente in contrasto.
avv. Angelo Tuozzo