P r e m e s s a
La Legge 10/3/2000, n° 62, recante ”Norme per la parità scolastica e sul diritto allo studio e all’istruzione” prevede l’erogazione alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (elementari, medie inferiori e medie superiori), che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dei propri figli.
Con D.P.C.M. 14/2/2001, n° 106, pubblicato nella G.U.R.I. del 10/4/2001, sono stati dettati i principi e le norme attuative, nell’ambito dei quali le Regioni, a loro volta, devono definire le modalità operative applicabili nell’ambito territoriale di pertinenza per l’accesso concreto al beneficio.
Ai sensi del medesimo provvedimento è stato adottato il piano di riparto tra le Regioni e le Province Autonome nell’ambito del quale alla Regione Siciliana, per l’anno 2001, è stata assegnata la somma di €. 28.012.743,62= (pari a Lit. 54.240.235.089=).
Il presente bando disciplina le modalità di partecipazione ed i criteri per l’assegnazione di dette borse di studio, valevoli per l’anno scolastico 2001/2002.
ART. 1 - FONTI NORMATIVE
L’impianto normativo della Regione Siciliana, in materia di assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione, poggia soprattutto sui seguenti riferimenti legislativi:
1) Legge 10 marzo 2000, n° 62, recante: ”Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
2) D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n° 106, “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n° 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione”;
3) Circolare Ministeriale n° 163 del 15 giugno 2000, recante “Legge 10 marzo 2000, n° 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione. Prime indicazioni applicative”.
In ordine, poi, alle modalità di partecipazione ed ai criteri di assegnazione, si fa riferimento alla seguente normativa:
4) D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
5) Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 109 ”Definizioni di criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell’art. 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n° 448”;
6) Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n° 130 “Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”;
7) D.P.C.M. 18 maggio 2001 “Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell’art. 4, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 109, come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n° 130”,
e loro successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 2 - OGGETTO DELL’INTERVENTO
L’intervento si sostanzia nell’assegnazione di borse di studio e mira a rendere effettivo il diritto allo studio a favore di tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie (elementari, medie inferiori e medie superiori), a sostegno della spesa sostenuta per l’istruzione da parte delle famiglie che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico.
ART. 3 - MISURA DELL’INTERVENTO
La borsa di studio, oggetto dell’intervento, viene fin d’ora fissata in misura non superiore a:
1) €. 160,00= per le scuole elementari,
2) €. 200,00= per le scuole medie inferiori,
3) €. 260,00= per le scuole medie superiori
e sarà erogata fino ad esaurimento delle risorse disponibili come sopra indicate, fermo restando che l’importo minimo del beneficio è fin d’ora fissato nella misura di €. 51,64= (Lit. 100.000=).
Questo Assessorato, sulla base del numero degli aventi diritto, effettuerà apposito piano di riparto a livello provinciale ed in termini percentuali, determinando l’importo individuale da assegnare sia in rapporto al numero complessivo delle richieste acquisite ed alle disponibilità di bilancio, che in relazione all’ordine e grado di scuola regolarmente frequentata.
Inoltre, ove le risorse finanziarie lo consentano, questo Assessorato si riserva la facoltà di procedere ad un ulteriore riparto delle stesse, previo aumento dell’importo delle borse di studio, come sopra indicato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del già citato D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n° 106, l’assegnazione delle borse di studio è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico. A tal fine, le graduatorie, distinte per le tre tipologie come sopra identificate (scuole elementari, scuole medie inferiori e scuole medie superiori), saranno ordinate in base alla progressione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) fino e non oltre il valore massimo indicato al successivo art. 5.
Limitatamente all’anno scolastico in oggetto, le borse di studio saranno corrisposte unicamente mediante attribuzione diretta, a causa dei tempi tecnici per l’attuazione del presente bando, che rendono non attuabile il ricorso alla detrazione fiscale prevista dall’art. 1, comma 10, della L. 10.03.2000, n° 62.
ART. 4 - TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI
Preliminarmente, si sottolinea che il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta, ai fini dell’ammissibilità al beneficio in questione, è stabilito in €. 51,64= (Lit. 100.000=), come specificato dall’art. 5 del D.P.C.M. 106/2001.
Inoltre, si precisa che si riterranno ammissibili solamente le spese sostenute dal soggetto richiedente il beneficio nel periodo compreso unicamente tra le date d’inizio e fine dell’anno scolastico 2001/2002 (01.09.2001/31.08.2002).
A) Spese di frequenza della scuola:
- somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o d’Istituto;
- rette versate per la frequenza di scuole paritarie;
- rette versate per la frequenza di Convitti annessi ad Istituti statali, di Convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola o dall’Ente locale;
- corsi per attività interne o esterne alla scuola, da questa promosse anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.
B) Spese di trasporto:
- Abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici, diversi da quelli disciplinati dalla L. R. 24/5/1973, n° 24, e successive modifiche e integrazioni.
C) Spese di mensa:
- Spese per servizi di mensa a gestione diretta/indiretta effettuati dagli Enti Locali;
- Spese per servizi di mensa o di ristoro erogati in esercizi interni alla scuola.
D) Spese per sussidi scolastici:
- Spese effettuate per sussidi o materiale didattico o strumentale di particolare interesse richiesto dalla scuola, con esclusione delle spese per l’acquisto di libri di testo obbligatori e di ogni altro bene non espressamente richiesto dalla scuola.
ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del D.P.C.M. 14/02/2001, n° 106, al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua per l’anno 2001 non sia superiore ad €. 14.177,25= (pari a Lit. 27.450.980=).
Tale situazione economica è determinata con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (G.U.R.I. n° 155 del 6 luglio 2001).
Si sottolinea che i soggetti beneficiari di cui sopra dovranno essere residenti in un Comune dell’Isola sul cui territorio hanno sede le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.
Sono, altresì, ammessi al beneficio in argomento gli studenti che frequentano scuole statali e paritarie presso altre Regioni, purché residenti in Sicilia.
ART. 6 - MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione, a pena d’esclusione, i soggetti interessati dovranno produrre:
1) “Domanda di Borsa di Studio”, redatta sul modulo allegato, accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, salvo che la sottoscrizione della stessa non sia stata apposta in presenza dell’addetto alla ricezione della domanda. Detta domanda dovrà essere compilata dal richiedente il beneficio in ogni sua parte, ivi compresa quella relativa alle spese effettuate (limitatamente a quelle previste dall’art. 4);
2) Attestazione di frequenza rilasciata dall’Istituzione Scolastica relativa all’anno scolastico 2001/2002;
3) dichiarazione sostitutiva unica ed attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (G.U.R.I. n° 155 del 6.7.2001).
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 maggio 2001, la “dichiarazione sostitutiva unica” potrà essere compilata con l’assistenza dei Comuni di residenza, delle sedi I.N.P.S. e dei Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati e territorialmente competenti che, a titolo gratuito, riceveranno la dichiarazione e rilasceranno l’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).
Questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, si riserva di “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47”.
L’istanza di partecipazione unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro l’improrogabile termine del giorno
18 OTTOBRE 2002
ed ESCLUSIVAMENTE presso il proprio Comune di residenza da parte dei richiedenti che frequentano le scuole elementari e medie inferiori statali e paritarie e presso la Provincia territorialmente competente da parte dei richiedenti che frequentano le scuole medie superiori statali e paritarie aventi sede nella medesima Provincia.
Il presente bando
sarà pubblicato sulla G.U.R.S. ed inserito sul sito Internet:
www.regione.sicilia.it/bbccaa/PI/index.htm
L’ASSESSORE
On. Avv. Fabio
GRANATA