Il diritto d'accesso agli atti amministrativi è conseguente all'entrata in vigore della legge 241/90 e nasce dalla tutela di interessi legittimi e diritti soggettivi. Negli ultimi decenni si è avviata una riforma di fondo dell'amministrazione improntata su principi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Riforma che, a livello comunitario europeo, segue il diritto all'informazione dei cittadini riguardo gli atti delle P.A. In tale contesto, giocano un ruolo essenziale altri fattori oltre al legittimo interesse; interessi non sempre concomitanti come il diritto alla riservatezza di terzi coinvolti, il diritto alla privacy. Tuttavia, qualora l'accesso sia motivato da specifici interessi legittimi il soggetto può pretendere un potere di natura procedimentale. Secondo l'art.25 delle legge 241/90, inoltre, il diritto di accesso non si estingue per effetto dell'inutile decorso di giorni 30. L'art.22 della stessa legge prevede che chiunque abbia interesse di tutelare situazioni giuridicamente rilevanti può richiederlo. L'articolo di cui sopra, al comma 2, ribadisce che per atto amministrativo debba intendersi ogni rappresentazione grafica del contenuto di atti anche interni delle P.A. La sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato 16/99 ampliò l'istituto del diritto d'accesso agli atti.. Ai sensi dell'art. 25 legge 241/90, avverso il diniego d'accesso ( anche per mancata risposta) è ammesso far ricorso al TAR. Mentre non è possibile reiterare l'istanza se non in presenza di nuovi fatti ed lementi sopravvenuti. Inoltre, ai sensi dell'art 25, comma 4, legge 241/90 e dell'art. 15 legge 340/2000, in alternativa al TAR, in caso di rifiuto espresso o tacito da parte dell'amministrazione, decorsi 30 giorni, in via temporanea, si può inoltrare richiesta di riesame dell'istanza al difensore civico che se valuta illegittimo il diniego o il differimento dell'istanza, comunica la propria valutazione all'amministrazione refrattaria. Quest'ultima, entro 30gg. deve emettere un provvedimento confermativo. Il ricorso al difensore civico ha lo scopo di alleggerire l'enorme mole di ricorsi giurisdizionali, con la speranza che, in molti casi, attraverso il suo intervento, si possano evitare tante cause civili dovute, nel caso in oggetto, dal diniego d'accesso. Quella del difensore civico è una figura purtroppo poco conosciuta dai cittadini. Il suo intervento è gratuito e non necessita di assistenza legale. Anche se la figura del difensore civico comunale è stata soppressa dall'art.2 comma 186 lettera a della legge 191/09 e dalla legge sul contenimento degli enti locali 42/2010 art. 1 quater- lettera b. le sue funzioni sono state comunque assorbite dal difensore civico territoriale (provinciale) nonchè dal d.c. regionale. La sua tutela è stata estesa con la legge 191/09 anche riguardo pratiche amministrative, compresi atti delle amministrazioni periferiche dello Stato, tranne sicurezza, giustizia, difesa e, in generale in tutti i rapporti che vedono coinvolto il cittadino con le P.A.
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