La sentenza del Tar Lombardia n.998/10 si è pronunciata favorevolmente all'accoglimento di un ricorso presentato per la mancata utilizzazione da parte di un Consiglio di classe di tutti i punteggi compresi nella scala numerica, da uno a dieci, previsti per la valutazione della condotta. La decisione del consiglio di classe risulta quindi arbitraria e contra ius, cioè contro il diritto di parità di valutazione da parte dell'aluno rispetto ad altri.
Il genitore di un alunno di terza liceo ricorreva, infatti, impugnando la votazione di sette in condotta data dal consiglio di classe al figlio; non lamentava , infatti, la congruità o meno della valutazione in oggetto, bensì il criterio adottato dal consiglio di classe, di attribuire come votazione massima otto in condotta. Tale decisione è del tutto errata e costituisce abuso di potere nonchè violazione della normativa relativa. L'art. 2 comma 2 del d.l. 22/06/08 poi convertito in legge n. 168/08 stabilisce , infatti, che il voto deve essere espresso in decimi, compreso quello di condotta. Ne deriva che tale criterio debba essere adottato in modo uniforme nei diversi consigli di classe per ragioni di equità e che se il legislatore ha previsto una scala numerica da uno a dieci risulta del tutto ingiustificato l'utilizzo parziale di essa. Inoltre, poichè, secondo l'art. 4 comma 2 D.P.R. 22706/09 la valutazione della condotta concorre al credito scolastico, l'applicazione giuridicamente errata di una normativa può compromettere una valutazione complessiva del curriculum scolastico dell'alunno, pertanto, appare saggia decisione dai parte dei giudici amministrativi di condannare l'Amministrazione scolastica ( che si surroga nel giudizio alla responsabilità del singolo consiglio di classe) e disporre che venga applicata la normativa de qua integralmente.
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