Il tribunale del
lavoro di Arezzo, con sentenza del 22/10/2010 ha accolto il ricorso di
un insegnante in merito alla revoca illegittima dell’istituto
dell’incarico a tempo determinato che gli era stato inizialmente
conferito.
In fatto, dalle memorie depositate dal ricorrente e dal resistente, si
evince che l ‘insegnante aveva debitamente dichiarato la propria
disponibilità ad assumere l’incarico propostogli tramite
telegramma dall’istituto, assolvendo l’onere della prova di aver dato
risposta positiva in merito tramite fax ( onus probandi
incumbit ei qui dicit , non ei qui negat) ma che, tuttavia,
l’incarico era stato successivamente conferito ad altri. Il resistente
dichiara infatti di non aver mai ricevuto il fax in questione. Per
inciso, la questione in oggetto solleva il problema della procedura
delle comunicazioni ufficiali sia di conferimento che di
accettazione degli incarichi.
Pur avendo, nella fattispecie, il tribunale accettato
pacificamente la prova dell’invio del fax da parte del ricorrente, non
sempre, però, questo strumento così capillarmente usato viene accolto
dai giudici come elemento esaustivamente probatorio; il fax, infatti,
prova che una comunicazione è stata trasmessa ma non che sia stata
correttamente ricevuta, e questo anche quando è lo stesso
istituto ad invitare a rispondere per via fax. Inoltre, si evince anche
il mancato adeguamento da parte dell’istituto in oggetto a quanto
affermano le disposizioni ministeriali riguardo l’invio di
comunicazioni tramite PEC.
In diritto, il giudice accoglie il ricorso perché ravvisa nella domanda
cautelare, ex art. 700 c.p.c, procedura d’urgenza, il fumus bono
iuris ( ovvero gli elementi necessari per poter pretendere un diritto)e
il periculum in mora, ovvero il pregiudizio, il danno non solo
economico ma anche professionale della revoca dell’incarico
nell’eventuale ritardo della risoluzione della lite..
Pertanto, viene disposta l’immediata assunzione in servizio del
ricorrente, nonché la corresponsione da parte dell’istituto delle
differenze contributive dal giorno del conferimento iniziale
dell’incarico. Inoltre, viene disposto che all’insegnante a cui è
stato in fase successiva attribuito l’incarico venga conferito
parimenti un medesimo incarico o, nell’impossibilità di questo,
venga risarcito dai danni subiti.
Tecla Squillaci
stairwayto_heaven@libero.it