Il dlgs 150/09,
decreto Brunetta, pur avendo aggravato le sanzioni previste
riguardo comportamenti dolosi o colposi ( o anche omissivi per
chi è delegato a vigilare) messi in atto dai dipendenti della
P.A. e , quindi, anche della scuola, ad una lettura più
approfondita, in realtà riprende sia gli artt. 93-95 del CCNL in vigore
sia l’art.55 bis comma 1 del novellato dlgs. N. 165/01 che, in ordine
di gravità, prevedono tutta una serie di sanzioni tra cui anche il
licenziamento senza preavviso.
Quest’ultimo, chiamato anche licenziamento “ad nutum” ( che
significa “al cenno” e quindi non è un invito all’oscenità anche se ti
lascia lo stesso in mutande…) consente al datore di lavoro di recedere
senza necessità di motivazione senza alcuna formalità di procedurale di
preavviso e quindi esclude la tutela minima economica per il lavoratore
prevista dal recesso , invece, con preavviso ( art.2118 c.c.).
A questo proposito rispondiamo al
quesito che ci è giunto in redazione: il dirigente scolastico può
licenziare il dipendente? La risposta è no; il dirigente può
comminare una sanzione massima fino a dieci giorni di sospensione dal
lavoro e quindi anche dal trattamento economico, però può, anzi deve in
quanto se non lo facesse risponderebbe di corresponsabilità, segnalare
casi gravi sanzionabili all’ufficio competente che apre il
provvedimento.
Il licenziamento, inoltre, comporta la risoluzione del contratto di
lavoro con la P.A. per grave inadempienza contrattuale o reati e
quindi vale per ogni scuola. Infatti ci è stata posta anche
la seguente domanda: si è licenziati da una sola scuola? Appare
pleonastico dire che il licenziamento valga per tutte le scuole.
Da una scuola , semmai, si può essere trasferiti d’ufficio per
incompatibilità ambientale, ma è un discorso completamente diverso. Nel
caso di gravi reati penali, con sentenza definitiva ( reati esecrabili
come peculato, abuso d’atti d’ufficio o reati verso la persona
etc) si ha anche l’interdizione perpetua ad ogni pubblico ufficio.
Il licenziamento ad nutum , ovvero senza preavviso, si applica in
presenza di false attestazioni di servizio, falsità documentali
atte all’assunzione o alla progressione di carriera,reiterazione di
condotte aggressive, anche verbali, o fortemente lesive della dignità
della persona verso il personale e l’utenza della scuola (
alunni), grave e persistente inefficienza riguardo le mansioni svolte,
assenze ingiustificate oltre tre in un biennio. Il licenziamento
ad nutum ai sensi dell’art.2119 c.c. è riconducibile, altresì,al c.d.
licenziamento per giusta causa. Per giusta causa s’intende, infatti, un
rapporto diretto, conseguenziale di causa-effetto con il licenziamento,
che è diverso rispetto al licenziamento per giustificato motivo
(art. 3, l.604/66). In quest’ultimo, si evince sia una minore gravità
del comportamento sia la necessaria attinenza del comportamento
illecito in riferimento al rapporto di lavoro. Comunque, il
licenziamento per giustificato motivo non pare essere contemplato nel
decreto Brunetta in quanto riveste, più che altro, una connotazione
prettamente aziendale.
Il licenziamento è sempre impugnabile di fronte al Giudice del lavoro.
E, in ogni caso, è sempre preferibile farlo anche se si ha torto,
in quanto, la posta in gioco, il posto di lavoro, è alta.
Invece, sconsigliamo vivamente di iniziare qualunque contenzioso con
l’amministrazione o avverso il dirigente scolastico per questioni
irrisorie, per pure “questioni di principio” in mancanza di gravi
lesioni ai diritti soggettivi o consistenti danni patrimoniali, ovvero
per questioni di lana caprina. Contenziosi che oltretutto
sovraccaricano inutilmente il lavoro dei Giudici. Non è un invito alla
passività; ma piuttosto un’esortazione ad esercitare il giusto
discernimento fra ciò che è davvero importante e ciò che non lo è.
Personalmente condividiamo la massima : “ l’idealismo finisce
laddove comincia il senso pratico delle cose.”
Tecla
Squillaci
stairwayto_heaven@libero.it