Ci ritroviamo
nuovamente a dover parlare di alcune adempienze essenziali del
dirigente scolastico, chiarimenti che probabilmente appariranno ovvi a
molti ma che a volte è bene ulteriormente ribadire e chiarire. Va da sé
, in generale, che tutte le comunicazioni che devono essere
notificate in forma scritta e protocollata dal dirigente riguardo
l’organico ai singoli docenti ( soprannumerari ma anche eventuali
cattedre di completamento esterno) devono tempestivamente seguire la
conferma dell’organico di diritto accertato dall’USP. Di norma, entro
15 giorni dalla scadenza delle domande di mobilità. E’ importante che,
nei tempi delineati, il dirigente individui anche non solo il docente
perdente posto ma anche, nel contempo, eventuali C.O.E. (
cattedra oraria con completamente esterno) sempre attraverso la forma
scritta.
Anche qui si deve tener conto della graduatoria d’istituto e delle
precedenze previste dalla legge ( o esclusione dalla graduatoria
d’istituto come nel caso dei beneficiari della legge 104/92; per questi
ultimi, infatti, è più appropriato parlare di “ esclusione”, ovvero di
essere esenti dal conteggio dei titoli vari che concorrono a formare il
punteggio in graduatoria). Si tratta di adempienze essenziali che
devono essere fatte nei modi e NEI TEMPI previsti dalla legge; anche
nel caso vi sia la possibilità che qualche cattedra o
qualche ora venga riassorbita successivamente per vari motivi (
semiesoneri, trasferimenti, assegnazione da parte dell USP di eventuali
ore per l’insegnamento alternativo all’ora di religione etc.)
l’eventualità, che sia tangibile o meno, non comporta e NON
GIUSTIFICA l’inadempienza del dirigente scolastico e l’OMISSIONE della
comunicazione tempestiva che la procedura legale richiede e che deve
essere fornita ad ogni modo..
Consentitemi la domanda forse un po’ retorica e certamente inutile per
la maggioranza di quest’attento pubblico : che succede quando il
dirigente scolastico omette di comunicare un completamento orario o una
soprannumerarietà al relativo interessato tenuto sempre conto dei
criteri di cui sopra per individuarli? Signori miei…. Invochiamo
il Cielo che mai si verifichi un’eventualità , davvero assai remota,
apocalittica diremo….del genere! E ci vuole davvero un grande sforzo
d’immaginazione per pensare che un dirigente “dimentichi” od “ometta” (
due casi distinti di cui parleremo a breve…) una così importante
adempienza della propria funzione; casi davvero molto remoti….
Che risulterebbero disastrare ulteriormente le nostre scuole molto di
più degli attuali “disastri” causati da ben altre teste di “cippo” (
nel senso che sono ancora legati all’età della pietra della teoria
esente dalla pratica, che avete capito??) Ma nell’ipotesi che stiamo
prendendo in considerazione in quest’articolo, ipotesi funzionale
quindi al nostro discorso e non perché facilmente verificabile o
verificata, possiamo sostenere come l’omissione delinei ed
integri il reato di colpa grave o dolo ai sensi dell’art. 1 legge
20 /94 che sancisce la regola della responsabilità dei funzionari
e dei dipendenti pubblici per fatti od omissioni connotati da
dolo o colpa grave. La colpa è sempre dovuta da una
“disattenzione” o da una negligenza che ha determinato un
fatto o l’omissione di un atto dovuto; ma c’è di più, purtroppo. Si può
anche configurare l’ipotesi di un dolo intenzionale, premeditato, di
una violazione o di una omissione, rivolti a causare un danno a
qualcuno a o favorire qualcuno ai danni di un altro…… in questo caso,
sui risvolti penali c’è ben poco da scherzare….
Abbiamo sempre pensato, fino ad oggi, che per svolgere con coscienza il
ruolo di dirigente scolastico non occorra un’erudizione speciale o
un’intelligenza trascendentale…. Ma piuttosto un’organica conoscenza
delle normative e un’attenzione verso i modi e i tempi previsti da
queste ultime per gli adempimenti dovuti. Che in buona sostanza
significa di rispettare le leggi, rispettare le scadenze e non
cercare di danneggiare o favorire nessuno. E ciò vale per la tutela di
se stessi e degli altri. Tutto il resto è importante ma conseguente.
Tecla Squillaci
teclasqu@tin.it