![](images/articles/valkiria.jpg)
Anche qui si deve tener conto della graduatoria d’istituto e delle precedenze previste dalla legge ( o esclusione dalla graduatoria d’istituto come nel caso dei beneficiari della legge 104/92; per questi ultimi, infatti, è più appropriato parlare di “ esclusione”, ovvero di essere esenti dal conteggio dei titoli vari che concorrono a formare il punteggio in graduatoria). Si tratta di adempienze essenziali che devono essere fatte nei modi e NEI TEMPI previsti dalla legge; anche nel caso vi sia la possibilità che qualche cattedra o qualche ora venga riassorbita successivamente per vari motivi ( semiesoneri, trasferimenti, assegnazione da parte dell USP di eventuali ore per l’insegnamento alternativo all’ora di religione etc.) l’eventualità, che sia tangibile o meno, non comporta e NON GIUSTIFICA l’inadempienza del dirigente scolastico e l’OMISSIONE della comunicazione tempestiva che la procedura legale richiede e che deve essere fornita ad ogni modo..
Consentitemi la domanda forse un po’ retorica e certamente inutile per la maggioranza di quest’attento pubblico : che succede quando il dirigente scolastico omette di comunicare un completamento orario o una soprannumerarietà al relativo interessato tenuto sempre conto dei criteri di cui sopra per individuarli? Signori miei…. Invochiamo il Cielo che mai si verifichi un’eventualità , davvero assai remota, apocalittica diremo….del genere! E ci vuole davvero un grande sforzo d’immaginazione per pensare che un dirigente “dimentichi” od “ometta” ( due casi distinti di cui parleremo a breve…) una così importante adempienza della propria funzione; casi davvero molto remoti…. Che risulterebbero disastrare ulteriormente le nostre scuole molto di più degli attuali “disastri” causati da ben altre teste di “cippo” ( nel senso che sono ancora legati all’età della pietra della teoria esente dalla pratica, che avete capito??) Ma nell’ipotesi che stiamo prendendo in considerazione in quest’articolo, ipotesi funzionale quindi al nostro discorso e non perché facilmente verificabile o verificata, possiamo sostenere come l’omissione delinei ed integri il reato di colpa grave o dolo ai sensi dell’art. 1 legge 20 /94 che sancisce la regola della responsabilità dei funzionari e dei dipendenti pubblici per fatti od omissioni connotati da dolo o colpa grave. La colpa è sempre dovuta da una “disattenzione” o da una negligenza che ha determinato un fatto o l’omissione di un atto dovuto; ma c’è di più, purtroppo. Si può anche configurare l’ipotesi di un dolo intenzionale, premeditato, di una violazione o di una omissione, rivolti a causare un danno a qualcuno a o favorire qualcuno ai danni di un altro…… in questo caso, sui risvolti penali c’è ben poco da scherzare….
Abbiamo sempre pensato, fino ad oggi, che per svolgere con coscienza il ruolo di dirigente scolastico non occorra un’erudizione speciale o un’intelligenza trascendentale…. Ma piuttosto un’organica conoscenza delle normative e un’attenzione verso i modi e i tempi previsti da queste ultime per gli adempimenti dovuti. Che in buona sostanza significa di rispettare le leggi, rispettare le scadenze e non cercare di danneggiare o favorire nessuno. E ciò vale per la tutela di se stessi e degli altri. Tutto il resto è importante ma conseguente.
Tecla Squillaci
teclasqu@tin.it