Ha
un impianto più snello rispetto al testo (in materia di governance
della scuola, di assunzioni e di stato giuridico del personale)
presentato nel 2008 dalla Aprea, anche perché negli anni si è
provveduto a regolamentare alcune materie. Delle proposte residue,
alcune condividiamo, altre no; complessivamente ne apprezziamo il
carattere innovativo. Fresca di nomina alla Regione Lombardia (sarà
l’assessore alla pubblica istruzione), l’on Valentina Aprea ha piazzato
lo scatto finale della corsa (iniziata all’insediamento come presidente
della VII Commissione della Camera) per l’attuazione legislativa di un
nuovo modello del sistema scolastico: lascia la VII Commissione Cultura
dopo avere ottenuto l’approvazione (il 22 marzo scorso) di un testo
unificato (C. 953 Aprea e abbinate: C.806, C. 808 e C. 813 Angela
Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C.
1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini). Il cuore
del ddl è l’attribuzione (Capo I commi 3 e 4 del primo articolo)
dell’autonomia statutaria alle istituzioni scolastiche (“3. Alle
istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel
rispetto delle norme generali di cui alla presente legge. 4. Gli
statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la
composizione e il funzionamento degli organi interni, le forme e le
modalità di partecipazione della comunità scolastica”). Nel Capo I
(“Governo delle scuole pubbliche”), segnaliamo altri tre argomenti.
1) Siamo tra quelli che reputano necessario che la scuola si apra al
territorio di riferimento, e che ci sia un’interazione nei due versi.
Il ddl lo dice con il II comma del I articolo, che recita: “2. Ogni
istituzione scolastica autonoma… costituisce per la comunità locale di
riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di
formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso
della vita…. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono
al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche
esercitando le funzioni previste dal d.lgs 31 marzo 1998, n.112. Vi
contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive,
professionali e dei servizi“. A tale enunciato è consequenziale il
disposto di cui alle lettere d-e, comma 1 dell’art.4): “… del consiglio
fanno parte membri esterni, …. in numero non superiore a due”; “un
rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 10, su invito, può
partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro
competenza, senza diritto di voto.” (all’art.10 accenniamo più avanti).
A fronte dell’importanza della collaborazione scuola-territorio
(avvertita già da Luigi Berlinguer e da tutti coloro che si sono poi
succeduti al ministero dell’Istruzione), non ha senso demonizzare, alla
stregua di controindicazioni, le eventuali difficoltà e i possibili
effetti collaterali negativi, come ad esempio la “deriva manageriale”
che alcuni temono si produrrebbe “aprendo il governo della fondamentale
agenzia pubblica di formazione civile del Paese anche ad esponenti
della produzione e del mercato… Il centrodestra vuol cancellare la
scuola pubblica nazionale che forma alla cittadinanza, per inaugurare
una scuola al servizio delle esigenze della produzione e di un non
meglio definito territorio” (Giulia Rodano - l’Unità - 26 marzo 2012).
2) Il ddl Aprea istituisce i Nuclei di autovalutazione del
funzionamento dell'istituto (art.8): “1. Ciascuna istituzione
scolastica costituisce, in raccordo con l'Invalsi… un nucleo di
autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità
complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno
dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di
autovalutazione…, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un
soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia… A parere
nostro è importante che si voglia definire la normativa in questa
materia che, come per effetto di una deregulation, ha visto le
scorrerie di chi ex abrupto ha ritenuto di potere inoltrare alle scuole
consegne palesemente intrusive della loro autonomia didattica e lesive
del ruolo, delle prerogative e dei diritti dei docenti. E’ stata una
assurdità avere consentito che l’Invalsi introducesse prove valutative
(necessariamente avulse dalla offerta formativa effettiva delle singole
scuole) nella valutazione dei candidati all’esame di Stato conclusivo
del primo ciclo; e già la Gelmini (consigliata da chi?) programmava di
esportare nell’esame di Stato della Secondaria di II grado tale
assurdità. Al di là di aggiustamenti necessari dell’art.8, è bene che
si regolamenti l’autovalutazione delle scuole e si agganci ad essa la
valutazione di sistema dell’Invalsi. Quanto già detto a proposito
dell’art.4 spiega il nostro gradimento circa la previsione della
presenza di un elemento esterno alla scuola, nei nuclei di
autovalutazione.
3) L’art. 10 (Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia
scolastica) del ddl Aprea recita: “1. Le istituzioni scolastiche
autonome … possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti,
consorzi e associazioni di scuole autonome… possono altresì ricevere
contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro
attività… 2. I partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti
pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di
cittadini, organizzazioni non profit”. C’è il nostro gradimento
all’art.10, coerentemente con quanto prima detto. Inoltre, quanto sia
importante, in prospettiva, costituire le reti di scuole, lo si vede
dal dibattito in corso sul Decreto “semplificazioni” – anche se il
governo non dimostra, al riguardo, di agire con la necessaria
determinazione.
Il Capo II del ddl Aprea tratta della “Rappresentanza istituzionale
delle scuole autonome”. Pietro Perziani né dà (www.governarela
scuola.it - 25 marzo) un giudizio positivo: “Oltre alla formalizzazione
delle diverse forme associative (Reti, associazioni, Consorzi),
all’art. 11 si parla di un Consiglio delle Autonomie Scolastiche, molto
diverso dai vecchi organi collegiali territoriali, che potrebbe
assicurare appunto una rappresenta istituzionale delle scuole autonome
a tutti i livelli territoriali”. Sull’ampliamento del ruolo delle
Regioni, qual è configurato nel Capo II del ddl si sono addensati
timori più o meno preconcetti; eppure ci sono state ben due riforme
costituzionali in proposito. Anief considera condivisibile, in linea di
principio, che si affidi alle regioni di definire atti di indirizzo
sulla autonomia delle istituzioni scolastiche, sulle innovazioni
ordinamentali, sui piani per l’offerta formativa e sui criteri per la
definizione degli organici delle scuole, sempre che le norme regionali
non vulnerino i diritti fondamentali e invece ne tutelino il godimento
su tutto il territorio nazionale. Per essere chiari, sarebbe
illegittima, ad esempio, una norma regionale che attribuisse ai
residenti vantaggi o privilegi discriminando i non residenti; parimenti
sarebbe illegittima la c.d. ‘chiamata diretta’ del personale. Si
proceda, dunque, con determinazione a rinnovare la Scuola, senza
timidezze, ma poiché con i fichi secchi non si fanno le nozze, il
governo appresti le risorse necessarie al cambiamento. Di ciò non
vediamo le premesse, perché la litania tremontiana-montiana riecheggia
(in cauda venenum) anche nel ddl Aprea: “Art. 14 Clausola di neutralità
finanziaria. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione
della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Anief.org