Il Tar Puglia con sentenza n. 811 del 8/3/2010 ha accolto un ricorso presentato da un'alunna di scuola superiore per la non ammissione alla classe successiva. In particolare, nel testo della sentenza si evince la fondatezza del ricorso in quanto il consiglio di classe non ha tenuto conto, nello scrutinio finale, delle particolari condizioni di salute psicologica dell'alunna come comprovato dai certificati medici prodotti. Inoltre, fra le altre motivazioni, troviamo anche la mancata considerazione dell'alternativa di lasciare dei debiti, anzichè ricorrere alla bocciatura, in quanto le insufficienze erano presenti in alcune e non tutte le discipline scolastiche. In linea di massima, la disomogeneità delle singole valutazioni disciplinari può costituire motivo di ricorsi per i giudizi di non ammissione;pertanto è consigliabile sempre di pervenire allo scrutinio con una visione chiara e definita della valutazione e il più possibile concorde.
Si adduce anche come ulteriore gravame al consiglio di classe la mancata considerazione dell'insieme del curricolo scolastico del quadrimestre e degli anni precedenti che si poneva ad un livello sufficiente del profitto. Le motivazioni del Tar insistono anche sul fatto che le parziali insufficienze avrebbero potuto essere emendabili attraverso l'attuazione di idonei corsi di recupero.
L sentenza è quindi favorevole al ricorrente e viene di fatto annullata la decisione del consiglio di classe. L'Amministrazione scolastica soccombente può quindi rivalersi sui singoli componenti del consiglio di classe sulle spese sostenute qualora se ne ravvisino le responsabilità che verranno accertate a posteriori.
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