L’art. 19 del
D.P.R. 748/72 indica una responsabilità duplice, c.d.
dirigenziale: una riguardo l’inosservanza delle direttive dell’organo
politico e l’altra per il mancato conseguimento degli obiettivi.
Quest’ultima si configura nella fattispecie nel mancato successo
formativo degli alunni. Ed è questo il motivo principale per cui i
dirigenti scolastici guardano con molta attenzione al numero degli
alunni respinti nell’istituto che dirigono.
Con la scuola dell’autonomia, il “pieno sviluppo della persona”
nonché la gestione e la corretta valorizzazione delle risorse umane
presenti a scuola ed atte a perseguire le mete formative,
spettano al dirigente scolastico, limitandosi il MIUR ad indicare
gli obiettivi generali
E’ quindi di essenziale importanza, per la scuola e per il dirigente,
che vi sia un impegno concreto ad attuare tutte quelle misure come i
piani personalizzati di recupero, senza indugi e possibilmente ad
inizio anno scolastico. In particolare, l’inosservanza delle direttive
contenute nella C.M. 2 dell’8/1/10 sull’integrazione degli alunni
stranieri , può costituire per mancato conseguimento dei risultati
nonché per inosservanza delle direttive ministeriali, una
responsabilità grave per il dirigente che potrebbe anche vedersi
revocato l’incarico.
Tecla Squillaci
stairwayto_heaven@libero.it