Abbiamo
già parlato del licenziamento nel decreto Brunetta. Orbene,
passiamo a vedere le
sanzioni”minori” previste dallo stesso decreto, nello specifico, quelle
sanzioni che possono essere attribuite direttamente dal dirigente
scolastico.
Gli artt. 93-95 del vigente CCNL nonché il dgls 165/01 elencano una
serie di sanzioni più o meno gravi. Da premettere che la facoltà
sanzionatoria deriva dall’art.2104 c.c. che afferma l’obbligo di
diligenza da parte del lavoratore.
Le sanzioni previste pertanto vanno
dal rimprovero verbale fino ad una sospensione massima anche della
retribuzione economica di dieci giorni.
Tutte le sanzioni devono essere
precedute da una contestazione di addebito formale e scritta,
notificata per protocollo riservato o raccomandata AR. all’interessato.
E’
assolutamente necessario rispondere in questo caso tempestivamente o
comunque entro i termini prescritti. Non rispondere, infatti,
equivale ad un tacito assenso di colpevolezza.
La risposta scritta, in cui si chiariscono nel modo più articolato
e congruo possibile le proprie ragioni, va indirizzata solo ed
esclusivamente al dirigente scolastico ed inoltrata per protocollo o
raccomandata AR. E’ decisamente sconsigliabile l’invio tramite fax per
due importanti ragioni. Innanzitutto perché l’importanza dell’atto
richiede la necessità della sicurezza che essa giunga a chi di dovere e
non ad altri.In secondo luogo perché l’invio tramite fax viola, in
genere e nello specifico, quel principio fondamentale di riservatezza
in quanto chiunque abbia accesso ad un ufficio può leggerlo, prenderlo
o magari strapparlo senza che si abbia alcuna possibilità oggettiva di
individuare il responsabile.
La forma scritta richiesta è un bene, diversamente da quanto si possa
pensare. Nella forma scritta, infatti, possiamo esplicare nel modo più
completo ed esaustivo possibile tutte le nostre motivazioni, previa
un’attenta, puntigliosa e rigorosa disamina analitica sia lessicale che
concettuale di ciò che ci viene imputato. In un certo senso è quasi un
“invito a nozze”; considerando ovviamente chi è in buona fede ed a cui
sono eventualmente rivolte le nostre considerazioni; di certo non a chi
agisce in modo scorretto ed inadempiente. Infatti, in diritto, si parla
della forma scritta ( ad es. nei contratti) come di forma ad
substantiam, ovvero che mira anche “alla sostanza” del discorso
senza tergiversazioni inutili.
A questo proposito vorremmo aggiungere alcune riflessioni sulla nota
vicenda della docente che è stata sanzionata con tre giorni di
sospensione per aver ridotto a mò di barchetta una circolare della
dirigente.
Orbene, nella cronaca della vicenda che ci è stata fatta è stato omesso
un particolare importantissimo che cambia tutto.Cioè, pare che la
dirigente prima di comminare la sanzione avesse notificato
all’interessata una richiesta di chiarimenti a cui, però, la
docente in questione non avrebbe risposto.E se così è, ci
dispiace dire che dal punto di vista giuridico formale la procedura
seguita dalla dirigente in questione è ineccepibile. Né tantomeno
possiamo dire alcunché in merito al contenuto in quanto non rispondendo
l’insegnante non ha dato la possibilità di considerare le proprie
ragioni o di far rilevare magari l’incongruità di ciò che le veniva
contestato.
Inoltre, ignorare una richiesta scritta da parte di un superiore e
debitamente notificata è sempre un atto di negligenza; la negligenza,
da un punto di vista giuridico, equivale a colpa.
Tecla Squillaci
stairwayto_heaven@libero.it