Il TAR Calabria,
con sentenza del 14/01/2011, ha accolto il ricorso avverso il Ministero
della Pubblica Istruzione , nella fattispecie come convenuto in causa
l’USP di Catanzaro, per l’annullamento del Decreto dello stesso Ufficio
che riduce di fatto a 12 ore le ore di insegnamento di strumento nella
provincia di Catanzaro nella scuola secondaria di primo grado. Ai sensi
dell’art 60 cod. procedura amministrativa, viene pertanto
riconosciuta la giurisdizione in merito al tribunale amministrativo;
poiché esso interviene nella tutela di un interesse
legittimo e per l’annullamento di un atto amministrativo che si
presume difforme dalle leggi .
Ricordiamo ,brevemente, che l’interesse legittimo si distingue dal
diritto soggettivo perché vanta un bene da parte di un privato verso un
atto amministrativo in qualche modo ritenuto illegittimo, per
esempio il riconoscimento di un punteggio o di una precedenza ex lege
in una graduatoria.
Riguardo al diritto, la sentenza evidenzia come la circolare
ministeriale n.37/2010 preveda il mantenimento in organico di diritto
dei corsi attivati negli anni precedenti nonché per lo strumento
musicale di sei ore settimanali per classe per un totale di 18 ore e
che la circolare ministeriale n.59/2010 preveda, inoltre, la
composizione delle cattedre con 18 ore.
In fatto, a sua discolpa, l’amministrazione afferma che la
riduzione è stata affidata ai vari organi collegiali secondo il dettato
dell’autonomia adottando un proprio modello organizzativo in base
ad un’interpretazione della stessa circolare in oggetto.
Risulta, invece, fondato per il giudice il ricorso e
pertanto stabilisce l’annullamento dello stesso atto e il ripristino
delle cattedre formate da 18 ore, perché appare chiaramente illegittima
la riduzione arbitraria delle composizione oraria delle cattedre di 12
anziché 18 ore. Secondo il TAR, infatti, la discrezionalità degli
organi collegiali non può inficiare l’applicazione di una composizione
oraria delle cattedre che è stabilita nel contratto, né in eccesso né
in difetto.
Ci sembra che la sentenza in merito riapra l’invito alla riflessione
sui limiti di quell’autonomia troppo spesso decantata ma anche , a
volte, male interpretata. In generale, possiamo dire che l’autonomia
amministrativa non può in ogni caso sostituirsi alle normative e che la
libertà di scelta consiste nell’adattamento di queste ultime alle
realtà oggettive. Perchè, contrariamente, si verrebbero a configurare
due facoltà potestative in conflitto. Ma si dà il caso che
non si possa “decidere” due volte specie su quanto già
stabilito dalle leggi e dal contratto (ne bis in idem), anzi, è
bene che esista sempre una conformità a questi da parte delle singole
autonomie locali.
Tecla Squillaci
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