La CM 49/2010 rappresenta una
fonte normativa importantissima riguardo i criteri su esami di fine
ciclo, sulla valutazione, sulla certificazione delle competenze e
quant’altro possa ancora suscitare dei dubbi in merito. Ricordiamo che tutte le circolari
ministeriali , che piacciano o meno, hanno valore normativo, di legge,
e questo a prescindere dalle autonomie scolastiche. Invero,
l’autonomia scolastica deve adottarne i criteri stabiliti in relazione
alle differenti realtà scolastiche ma in nessun caso può credere di
deformarne il dettato normativo.
Diciamo, fra l’altro, che in questa
sede ci soffermeremo a dare una estrema sintesi della stessa circolare
che consigliamo di leggere con molta attenzione ( specie prima
di “sentenziare” oltretutto senza averne titolo).
La circolare si apre con
l’illustrazione dei criteri per la valutazione, da valere, quindi, in
sede di scrutinio finale o intermedio o post esame.
E’ interessante rilevare come la nota 14 riguardo la
composizione del consiglio di classe in sede di scrutinio
specifichi ( cito testualmente) : “Partecipano al consiglio di classe
il Dirigente scolastico (o un suo delegato), i docenti che hanno
impartito un insegnamento destinato a tutti gli studenti della classe,
compresi i docenti di educazione fisica (per questi ultimi cfr. D.P.R.
122/2009, art. 14, comma 5), i docenti di sostegno, contitolari della
classe. I docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a
tutti gli allievi (ad esempio i docenti di religione cattolica)
partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi
dell'insegnamento. "Il personale docente esterno e gli esperti di cui
si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per
l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i
docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della
religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe
elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto
da ciascun alunno" (cfr. D.P.R. 122/2009 cit., art. 2, comma 5). Si
ricorda che non è previsto un docente per l'insegnamento di
"Cittadinanza e Costituzione", poiché questo insegnamento nella scuola
secondaria di primo grado "è inserito nell'area disciplinare
storico-geografica" (D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 - "Revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" - art. 5, co. 6).
Risulta quindi palese che per ogni ordine di servizio dissonante in
merito si debba pretendere la forma scritta, firmata e protocollata,
eventualmente da inoltrare formalmente anche al MIUR.
Sebbene non crediamo esistano dirigenti scolastici capaci di una
simile“balordaggine “, ossia di non tener conto di una circolare
ministeriale, quanto piuttosto crediamo esista tutta una pletora di ben
altre persone e personaggi che magari arrogandosi il potere di
surrogarsi alla funzione dirigenziale sentenziano, “stabiliscono” ,
“consigliano”, altri colleghi di far quanto loro ritengano
e che ritengano in un’assoluta ignoranza delle normative, oltretutto.
Un altro interessante punto riguarda la certificazione delle
competenze. Viene ribadita dalla stessa circolare l’importanza di
un’attenta valutazione per evitare il rischio di mere compilazioni
formali e procedure superficiali non pienamente in grado di far
evincere le motivazioni del voto espresso. Ricordiamo che la stesura di
giudizi eccessivamente stereotipati, ovvero non originali e rispondenti
all’individualità del singolo alunno, presta il fianco a possibili
contenziosi giudiziari. Il voto, continua la circolare, delinea i
percorsi formativi dell’alunno in ogni singola disciplina, la
certificazione delle competenze, invece, in modo complementario ed
esaustivo al voto, certifica, ossia attesta, quale siano le competenze
acquisite in relazione a criteri generali stabiliti dai curricola.
Tecla Squillaci
stairwayto_heaven@libero.it