Viene respinto per infondatezza un ricorso presentato al TAR Puglia avverso un giudizio di non ammissione agli esami di Stato.
La sentenza n.3051 del Tar Puglia rigettava , infatti, per infondatezza, e quindi inammissibilità il ricorso presentato in opposizione al giudizio di non ammissione agli esami di Stato. Ecco i fatti correlati al diritto nella sintesi del testo della sentenza.
In prima istanza, il ricorrente chiedeva l’annullamento del verbale del consiglio di classe in cui, in fase di scrutinio, si precludeva l’ammissione all’esame di maturità. I motivi addotti dal ricorrente erano i seguenti: non si era tenuto conto del profitto sufficiente durante il primo quadrimestre e di conseguenza l’esito finale negativo veniva ritenuto fondalmente in contraddizione. Inoltre, il ricorrente lamentava la genericità del giudizio di non ammissione improntato su frasi stereotipate e quindi non personalizzato secondo una congrua valutazione complessiva del candidato. Inoltre, si faceva rilevare come non fosse stata data preventiva informazione alla famiglia sulla possibilità di non ammissione dello studente. Infine, si imputava anche la responsabilità alla scuola di non aver attivato i corsi di recupero necessari per il superamento delle carenze. Per quest’ultimo appunto, il giudice , in via incidentale, noterà che il ricorrente aveva seguito dei corsi di recupero, benchè limitati ad alcune materie, ma che erano stati del tutto infruttuosi.
Successivamente, con D.P.R. 529/ del 26/ 06/09,nonostante la resistenza da parte dell’ amministrazione scolastica per tramite dell’Avvocatura di Stato, che si surroga nel contenzioso alla responsabilità eventuale del singolo consiglio di classe, l’alunno veniva ammesso con riserva all’esame di maturità. In seguito all’esito negativo anche di quest’ultimo, con votazione di 58/100, in seguito all’insufficiente votazione il candidato ricorrereva ulteriormente avverso il giudizio negativo della Commissione d’esame e contestualmente veniva constatata la violazione dell’art. 1 legge 241/91 ovvero la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione scolastica dei criteri di trasparenza e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge.
L’attore, in ultima istanza chiedeva la sommarietà del giudizio in istanza cautelare del giudizio e successivamente il ricorso veniva introitato per la sentenza, ovvero avviato verso sentenza con le dovute presentazioni delle memorie delle parti.
Secondo il giudizio del Tar, la censura veniva dichiarata infondata in quanto il consiglio ha valutato in primis considerando il decreto ministeriale del 22 05 07 che richiede la media del sei in tutte le materie, presupposto che nel caso specifico non c’era, inoltre rigettava le ulteriori censure avanzate poiché l’esito finale dello scrutinio può essere impugnato per contradditorietà solo nel caso vi siano incongruenze gravi o anche formali nel suo espletamento. Il giudice dichiarava infatti che il giudizio del consiglio di classe è insindacabile qualora si osservino tutte le procedure dovute per legge e se la non ammissione sia conseguente e coerente con una votazione al di sotto della sufficienze ed altri fattori. Il giudice dichiarava anche irrilevante il fatto che non fossero stati avviati corsi di recupero per cercare di colmare le diverse carenze delllo studente; il giudizio di ammissione deve infatti tener conto della situazione di fatto nonché della dovuta maturazione raggiunta dal candidato per sostenere gli esami di maturità a prescindere da questi ultimi.
Questo è un tipico esempio di come si intasino i tribunali italiani con contenziosi tanto inutili quanto dispendiosi; dispendiosi per chi li fa ma anche per la spesa pubblica , che forse vanno comunque a vantaggio solo degli avvocati ma non certamente di altri. Se la giustizia italiana va quindi a rilento non se ne dia una colpa alla magistratura che rappresenta una categoria professionale che ricordiamo viene sempre selezionata con concorsi seri ed estremamente rigorosi e che per efficienza, serietà, competenza ed affidabilità è una delle migliori che abbiamo in Italia.
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