Festività soppresse e ferie : Anna Maria Belli
Domanda
I sei giorni di ferie che non vengono chiesti durante l'anno scolastico, sono aggiunti alle ferie estive? Le festività soppresse (art.14 CCNL) quando devono essere chieste? L'articolo citato non è chiaro, si parla di anno scolastico di riferimento ma subito dopo si dice ... "l'inizio dell'anno scolastico successivo".
Risposta
I sei giorni di ferie di cui all'art. 15 c. 2 del vigente contratto di lavoro non si cumulano alle ferie spettanti in via ordinaria, atteso che esse ne fanno parte a pieno titolo, avendo come peculiarità la possibilità di essere richieste durante il periodo di svolgimento delle lezioni. Quanto alle festività soppresse di cui all'art. 14, esse vengono fruite durante i periodi di sospensione delle lezioni, analogamente alle ferie di cui all'art.13 del citato contratto.
Ferie e calcolo giorni : Amalia Pastore
Domanda
Lavoro nella scuola materna con contratto a tempo indeterminato e quest'anno la settimana lavorativa era articolata su cinque giorni lavorativi: ho quindi richiesto i miei 32 + 4 giorni di ferie non considerando nel periodo (dal/al) i giorni di sabato e i festivi. Secondo la mia segretaria essi vanno invece calcolati (i sabato). Dovendo riproporre l'istanza, che non protocollata mi è stata restituita, vi sarei veramente grata per un vostro autorevole parere e suggerimento in merito alla questione.
Risposta
L'amministrazione ha correttamente eccepito che ai fini della determinazione del periodo di ferie assumono rilievo anche i giorni festivi e prefestivi. Conseguentemente, l'istanza va presentata nuovamente conformandola alla normativa vigente.
Ferie : Luisa Salis Domanda Sono una docente a tempo indeterminato presso un liceo scientifico, vorrei sapere se posso chiedere le ferie dal 25 luglio al 5 settembre. Risposta Le ferie vanno chieste nei periodi di sospensione delle attività didattiche e, in ogni caso, fino alla concorrenza del limite di giorni contrattualmente previsto (si veda l’art. 13 del vigente contratto di lavoro). Il periodo indicato dalla docente è caratterizzato dalla sospensione delle lezioni e, dunque, può essere legittimamente individuato ai fini della collocazione cronologica e della determinazione del periodo di ferie. Ferie e part-time : Marina Benoni Domanda Sono una docente in contratto part-time verticale (orario su 3 giorni). Dato che mi spettano un numero di giorni di ferie proporzionali all'orario, come effettuo il computo? Ad esempio considero il mese di luglio costituito da 27 giorni lavorativi (6 giorni/settimanali) o da 13 giorni lavorativi (3 giorni/settimana). Quindi, se voglio stare in ferie nel mese di luglio, chiedo 13 giorni di ferie o 27? Risposta Al fine della determinazione delle ferie assume rilievo il numero delle giornate effettivamente lavorate nella settimana in rapporto a quelle previste per il personale a tempo pieno. Per calcolare il numero di giorni di ferie spettanti, dunque, la docente interessata dovrà svolgere la seguente proporzione. Posto che: A = numero di giorni effettivamente lavorati nella settimana (che sono 3); B = giorni di lavoro previsti per il personale di ruolo (che sono 6 perchè il giorno libero non si conta); X = numero dei giorni di ferie spettanti alla docente interessata in part time verticale; Y = giorni di ferie spettanti al personale a tempo pieno (32 giorni), Ne consegue che: A : B = X : Y X = 3 x 32/6 = 16 Alla docente interessata, dunque spetteranno 16 giorni di ferie nell’anno di riferimento. Tipi di supplenza : Giulia Rizzo Domanda Sono una docente precaria e vorrei sapere la differenza tra la supplenza annuale e la supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche. Risposta Si tratta di due tipi di supplenza espressamente previsti dal decreto ministeriale 131/2007. La supplenza annuale viene disposta su posto o cattedra vacante e disponibile ed ha come termine finale il 31 agosto. La supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, invece, viene disposta su posto o cattedra meramente disponibile ed ha come termine finale il 30 giugno. Esami di Stato e primo treno utile per rientro in sede : Gaetana Coppola Domanda Un commissario esterno che alla fine delle operazioni giornaliere presso la sede d'esame effettui il rientro dovrà servirsi del primo treno (regionale, interregionale, intercity, pendolino) o autobus extra-urbano, utilizzabile, che, in base all'orario ufficiale, impieghi il minor tempo a percorrere la distanza fra la località di missione e la sede di servizio o di abituale dimora. Qualora per rientrare in sede il primo treno utile percorra una tratta rientrante nella tipologia C (oltre i 60 minuti) e il treno successivo della stessa linea, dopo mezz'ora, impieghi un tempo inferiore di qualche minuto ma rientrante nella tipologia B (fino a 60 minuti), il commissario d'esame è obbligato a utilizzare quest'ultimo? Come va calcolato il compenso per la trasferta in questo caso? Risposta Trattandosi di questione inerente il diritto al ristoro patrimoniale cui ha diritto il commissario esterno, essa rientra tra quelle afferenti il rapporto di lavoro che, allo stato, è regolato contrattualmente. Ne consegue che la questione va risolta alla luce dell’obbligo di buona fede cui sono tenute le parti nell’applicazione del contratto. Tanto premesso, va da sé che l’ipotesi di costringere il prestatore di lavoro ad un’attesa più lunga al solo fine di risparmiare sulla relativa indennità risulti quanto meno inopportuna. Tanto più che ciò si tradurrebbe anche in una maggiore onerosità della prestazione, ingiustamente gravata da ulteriori oneri collaterali, derivanti dal prolungamento dell’assenza da casa. da treccani.it |