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Per fare un esempio pratico: un corso di latino ( parliamo di scuola secondaria di primo grado) se frequentato deve recare una propria valutazione nella scheda quadrimestrale, perché costituisce credito per l’alunno che lo ha frequentato pur non essendo obbligatorio e perché, soprattutto, nè rientra nel monte ore nè la sua valutazione possono confluire nel voto complessivo dell’italiano, pur senza dubbio servendo in modo propedeutico allo studio di quest’ultimo. La stessa cosa vale, per fare un altro esempio, per l’insegnamento di uno strumento musicale: extracurricolare, opzionale, ma che deve avere una propria valutazione, perché autonomo, laddove sia stato seguito. Non si può dire,invece, la stessa cosa per l’ora di approfondimento di italiano che non ha un proprio voto, o per essere più chiari, la sua specifica valutazione non è a parte ma deve confluire nel voto complessivo di lettere ( ed infatti l’esatta dicitura è di approfondimento di LETTERE!) non essendo altra materia da quest’ultima anche quando affidata a docente diverso. Lo stesso vale per l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, che non è materia di serie B ( e nessuno che non sia uno sprovveduto può pensarlo) per la profondità e l’importanza dei suoi contenuti, il che è innegabile ma che dal punto di vista formale, come ribadiscono anche gli ultimi chiarimenti del MIUR , rientra comunque nel monte ore del contesto storico-geografico e di quest’ultimo, assieme a quello di comportamento, concorre, nel complesso e nella SINTESI a formarne il voto finale. La sua specificazione ontologica è da ricercare all’interno di un particolare percorso storico-didattico educativo per via dei suoi contenuti storici e sociali e non nella specificità curricolare come purtroppo ha inteso male chi interpreta la funzione dell’insegnamento solo come pedissequa ripetizione dei libri di testo: ovvero, un libro, una materia….è evidente che insegnare è molto di più e spesso va al di là di schemi delimitanti e purtroppo anche limitanti le stesse discipline.
Ora, affermare che “ a nulla è valsa l’obiezione” al fatto che non si aveva collegio perfetto in quanto mancavano i docenti di insegnamenti extracurricolari riguardo la predetta sentenza del TAR che annullava di conseguenza l’esito dello scrutinio, significa tenere in poco conto la normativa fondamentale del Testo Unico , ovvero Legge 297/94, in cui all’art. 5 comma 4 si legge:” del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti nelle loro materie”.
Sperando così di aver chiarito che esiste una sostanziale differenza tra materia curricolare obbligatoria e funzionale al percorso didattico e materia extracurricolare opzionale ma che attribuisce e riveste un voto autonomo dal punto di vista didattico, e, inoltre, “ contenuto specifico” di una disciplina ( come approfondimento e Cittadinanza e Costituzione) che ha una propria competenza e valenza formativa ma che dal punto di vista valutativo, ai fini dello scrutinio ed anche dal punto di vista delle ore da destinarsi ad essa rientra, e non può essere diversamente, nell’ambito di altre conoscenze e saperi specifici.
A questo scopo sarebbe , infine, auspicabile, che i dirigenti scolastici evitassero di produrre ulteriori “scollamenti” tra lo studio della Costituzione e la competenza storica entro cui rientra, affidando in modo poco sensato, a nostro avviso, ad altri che non sia il docente di lettere della classe quest’importante materia che deve essere gestita, programmata, organizzata all’interno del suo piano di studio per la sua classe... Va da sé che l’estrema parcellizzazione di una competenza se da una parte può avere i suoi vantaggi ( la diversificazione di un altro metodo d’insegnamento), dall’altra pone sicuramente non pochi limiti e difficoltà.
Tecla Squillaci
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