La legge 183/2010
ha introdotto alcune modifiche sulla possibilità di fruizione dei
permessi e dei diritti relativi alla legge 104/92. Innanzittutto,
in base a queste modifiche hanno diritto ad usufruire dei permessi e
delle precedenze previste i parenti entro il secondo grado nonché il
coniuge qualora non abbia superato i limiti d’età ( 65 anni) o non
ricorrono per quest’ultimo patologie invalidanti. Eccezionalmente,
ovvero in mancanza di questi ultimi, i permessi possono essere estesi
anche ai parenti di grado successivo. Inoltre, una novità fondamentale
riguarda il diritto di inamovibilità della sede più vicina alla
residenza del disabile e non di chi usufruisce dei permessi, come
avveniva prima.
. E’ opportuno precisare una
distinzione importante, che cambia tutto.
Si ha diritto di inamovibilità dalla sede e quindi non si rientra
nell’eventuale novero dei soprannumerari d’istituto, ma si ha
altrettanto diritto a precedenza assoluta nella graduatoria interna
d’istituto, soltanto quando la residenza dell’assistito rientri
nel distretto in cui è ubicata la scuola presso cui si presta
servizio. In questo caso, anche gli eventuali spezzoni orari non
possono essere attribuiti ai beneficiari della legge 104 ma devono
essere assegnati a chi li segue per ordine di graduatoria d’istituto.
Quando, invece, il disabile assistito ha la propria residenza in
un distretto diverso rispetto alla sede di lavoro di chi lo assiste,
questa norma non vale. Si tratta quindi di due casi ben diversi,
che non è possibile in nessun modo accomunare, se non incorrendo in
gravi violazioni dei diritti stabiliti dalla legge e pertanto
perseguibili anche penalmente.
Cogliamo l’occasione per ribadire che, essendo pur vero che
l’assegnazione del personale docente tocchi al dirigente scolastico, è
altresì vero che essa deve tener conto di almeno tre criteri fondamentali:
1) il rispetto delle leggi
2) il rispetto della graduatoria d’istituto
3) il rispetto di criteri d’equità.
In ordine a quest’ultimo, significa semplicemente che il dirigente non
può assegnare le classi in base ad aleatori e personali parametri che
risultano a volte più scombinare che regolare in modo efficiente
l’andamento scolastico. Ad esempio, le classi terminali dovrebbero
essere assegnate secondo il principio della continuità didattica ma
anche secondo quello della turnazione. E’ logico che assegnare sempre
una classe terminale allo stesso docente per diversi anni consecutivi
rappresenta qualcosa che non si può certo definire “equo” oltre
che configurarsi eventualmente anche come elemento di “mobbing” verso
qualcuno. Inoltre, si dovrebbe evitare di formare “classi ghetto”,
ovvero che raccolgono praticamente tutti o quasi tutti i ripententi di
una classe anche di diverse sezioni, perchè ciò è qualcosa di
poco onesto sia nei confronti del docente a cui viene assegnata la
classe sia nei confronti della stessa utenza scolastica.
E’ inconcepibile che esistano dirigenti scolastici che ignorino questi
elementari principi di gestione scolastica. A quei presidi
“eccezionali” che invece li ignorano ( assumendo qui il termine
“eccezionale” in senso certamente deteriore, ovvero non riguardante la
maggior parte di loro ma solo forse qualche sparuta “primula rossa”) ma
anche a chi si rende latore di alcuni messaggi da pubblico
“sciocchezziario” e che quindi ne condivide in qualche modo
l’arterosclerotica progenie, auguriamo un provvidenziale pensiero
rivolto al pensionamento, oppure di ricevere prestissimo un bel
biscione d’oro per le capacità olimpioniche dimostrate di accumulare
brutte figure in tempi ultrarapidi, piuttosto che intestardirsi a voler
mettere nel sacco , ogni anno, lepri troppo svelte e troppe ostiche per
le loro traballanti dentiere.
Tecla Squillaci
teclasqu@tin.it