Domanda: sono
un docente di scuola primaria assegnato ad un plesso funzionante con
due pluriclassi a tempo pieno; sono anche rappresentante di classe di
un alunno iscritto al plesso. Il dirigente ci ha assegnato tre
insegnanti curricolari ed uno per 10 ore. Nell’organico di diritto ed
in quello di fatto del circolo risultano 31 insegnanti con 16 classi a
tempo pieno. Vorrei sapere: può un dirigente avallare un’organizzazione
secondo cui su due plessi sono presenti ottantaquattro ore di
compresenza ed invece far funzionare un plesso con sole ore frontali
giustificandosi con l’esiguità numerica degli alunni? Può un dirigente
utilizzare un ‘insegnante incluso nell’orgasmico di diritto su un
progetto ( di storia o per supplenze) considerando che questa unità
farebbe lievitare le ore di compresenza a 96? Come posso , nel caso
previsto dalla normativa, obbligare il dirigente, sia in qualità di
docente sia in quella di rappresentante di classe, ad adottare la
medesima equa distribuzione delle risorse anche per il plesso
funzionante con due pluriclassi?
Risposta:
La soluzione della questione va ricercata prendendo contezza dei vari
passaggi procedurali ed eventualmente estraendo copia delle
deliberazioni degli organi collegiali che ne costituiscono i
presupposti. A tal fine, può essere utile riassumere brevemente la
procedura, di cui sopra.
L’istituto dell’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi è
regolato dal combinato disposto di cui agli articoli 7,10, 396 del
decreto legislativo 297/94 e 25 del decreto legislativo 165/2001. In
particolare, il decreto legislativo 297/94 assegna al Consiglio di
circolo o d'istituto il potere di fissare i criteri generali per la
formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle classi.
Ciò ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 297/94.
La relativa delibera assume la natura di atto normativo interno e non
può essere ignorata dal dirigente scolastico, che ne risulta vincolato
in vista della formazione del provvedimento finale. Prima di dare
attuazione alla delibera del Consiglio d'istituto, il dirigente
scolastico deve convocare il Collegio dei docenti, che, a sua volta, è
tenuto a fornire al dirigente un parere per l'applicazione della stessa
(articolo 7, comma 2, lettera b del decreto legislativo 297/94). La
relativa deliberazione non è vincolante per il dirigente scolastico.
Ciò non di meno, in ottemperanza all'obbligo di correttezza e buona
fede, il dirigente scolastico, all'atto della formazione della
decisione collegiale, ha il dovere di esplicitare il proprio eventuale
dissenso, fermo il vincolo della deliberazione del Consiglio di
istituto. Giova ricordare che l’obbligo di motivazione vale sia per i
provvedimenti amministrativi (art., 3 legge 241/90) che per gli atti di
gestione (cfr. Corte di cassazione, sez. lavoro, sentenza 15 luglio
2011, n.15618): nel caso dei provvedimenti amministrativi, in quanto
espressamente previsto dalla legge e per gli atti di gestione del
rapporto di lavoro, per effetto dell’obbligo di correttezza e buona
fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile. L’esecuzione
delle delibere di cui sopra spetta in via esclusiva al dirigente
scolastico in forza del combinato disposto di cui agli articoli 396 del
decreto legislativo 297/94 e 25 del decreto legislativo 165/2001. In
epoca precedente all’avvento del decreto legislativo 150/2009, la
materia era di natura contrattuale e, dunque, il dirigente, prima di
disporre materialmente i provvedimenti, doveva attivare il tavolo
negoziale d’istituto al fine di pattuire le relative disposizioni di
esecuzione. Ora, invece, tale passaggio non è più previsto, ferma la
disciplina pubblicistica che continua a regolare la materia.
In ogni caso, il dirigente scolastico ha l’obbligo di attenersi alle
direttive emanate dal Ministero dell’istruzione con nota prot. AOODGPER
6900 del 1° settembre 2011 e alle disposizioni di legge che regolano il
sistema delle precedenze e delle inamovibilità d’ufficio (legge 104/92,
articoli 21 e 33, legge 100/87 articolo 5 ecc.). L’interessato, dunque,
può chiedere di estrarre copia delle deliberazioni collegiali cui il
dirigente è tenuto ad attenersi e, dopo averne preso contezza, qualora
dovesse riscontrare degli illeciti, valutare eventuali azioni. Qualora
ritenesse di agire in veste di docente, purché a seguito della lesione
di un proprio interesse diretto concreto ed attuale, l’azione andrebbe
rivolta al Giudice ordinario in veste di Giudice del lavoro. Qualora,
invece, ritenesse di agire come genitore, il giudice munito di
giurisdizione sarebbe il Tar (cfr. Tribunale di Agrigento sentenza 2778
del 3 dicembre 2003).
(a cura di Antimo di Geronimo da Treccani )