L’art. 1, comma 2, del
dlgs 165/01 afferma che : “nei primi dieci giorni di assenza per
malattia è corrisposto il solo trattamento economico con
esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi
carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento
accessorio”.
Ora,
quest’assunto sembra configgere con almeno tre punti della Costituzione:
ovvero, l’art. 32, l’art.3 nonché l’art. 35.
Per quanto riguarda l’art. 32, la nostra Costituzione dispone
che: “la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale del
cittadino ed interesse della collettività”. Pare ovvio che quello alla
salute è quindi un diritto costituzionalmente tutelato sia per il
singolo che per l’interesse stesso della comunità in cui vive e che, di
conseguenza, l’assenza in caso di sussistenza di malattia diventa
incompatibile con la permanenza in servizio.
Inoltre, ricordiamo che anche i permessi per
sottoporsi ad accertamenti o ai vari screenings fra l’altro
periodicamente disposti dalle stesse ASP per i cittadini ( ad esempio
gli screenings ginecologici ) se richiesti come tali rientrano nel
computo di permessi per malattia e come tali “decurtati” secondo la
predetta legge. Ciò ancora più gravemente configge con l’art. 32 della
Costituzione; ovvero il diritto alla salute ed al suo mantenimento che
in modo imprescindibile si realizza attraverso la prevenzione.
Inoltre, la stessa legge pare andare contro anche l’art. 3
della Costituzione, che, ricordiamolo, è uno dei più importanti per
ogni società democratica perché sancisce il principio di eguaglianza
per tutti i cittadini, laddove, si tenta surrettiziamente di
“discriminare” sulla base di qualcosa che è un diritto soggettivo
e quindi indisponibile cioè la cui salvaguardia trascende anche la
volontà del soggetto a disporne o meno.
Infine, si ipotizza anche una violazione dell’art. 35 che recita : “ la
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”, che
è il principio di base dell’eguale dignità di ogni forma di lavoro e
per cui non è possibile applicare una regola solo per un’area o un
comparto del pubblico impiego e non per tutti; è risaputo, infatti, che
per gli agenti di pubblica sicurezza ed altre categorie l’applicazione
dell’art .1 comma 2 dlgs 165 è stata revocata.
Va da sé che il contratto di lavoro avendo natura sinallagmatica,
cioè all’obbligazione da parte del datore di lavoro deve corrispondere
una proporzionale controprestazione, deve prevedere anche delle forme
di controllo dello stato di malattia dichiarato dal lavoratore
dipendente. In questo senso il predisporre la visita fiscale già dal
primo giorno risulta misura più che legittima e coerente con una logica
che mira e dovrebbe mirare esclusivamente a colpire
l’inadempienza qualora ci sia (inadimplenti non est adimplendum) e non
di certo un diritto soggettivo quando esiste una situazione
d’impedimento di fatto accertata.
Tecla Squillaci
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