Il 4 agosto di
quarant'anni fa nel 1977 veniva emanata la Legge 517 che
ha modificato l'assetto organizzativo della scuola italiano abolendo le
classi speciali e inserendo nelle classi comuni gli alunni disabili. La
legge 517 del 1977, articolata in 17 articoli, rinnovando il n.7 detta
le norme sulla valutazione degli alunni, abolisce gli esami di
riparazione e modifica l'ordinamento scolastico. A conclusione
della scuola elementare e della scuola media (così si chiamavano
allora!) si sostenevano gli esami di licenza elementare e media e c'era
anche gli esami di riparazione a settembre che vengono definitivamente
abiliti. L'anno scolastico 1977 -78 in fase transitoria ebbe inizio 20
settembre e non più il primo ottobre come un tempo, ma in seguito
l'inizio delle lezioni è stato fissato per il 10 settembre, per un
complessivo di 215 giorni di lezioni, per poi essere regolarizzato con
l'inizio al primo settembre, assicurando 200 gironi di lezioni nel
corso dell'anno scolastico.
L'articolo 2 per la scuola elementare e l'art. 7 per la scuola media,
disponono che "al fine di agevolare
l'attuazione del diritto allo
studio e la promozione della piena formazione della personalità degli
alunni, i docenti sono impegnati a redigere la programmazione educativa
che può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per
gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo
di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze
dei singoli alunni".
Ed è proprio la programmazione la chiave di volta della scuola che
comincia a diventare "di tutti e per
ciascuno".
Non più i "programmi ministeriali"
calati dall'alto, ma una proposta
didattica capace di rispondere ai bisogni della realtà territoriale in
cui la scuola opera.
L'alunno disabile viene non soltanto "inserito" nelle classi comuni,
come una presenza formale, quasi "imposta", ma viene "integrato" nel
gruppo classe e a tale scopo è necessaria la presenza ed il servizio di
"insegnanti specializzati nel sostegno."
Allora i docenti di sostegno appartenevano ai "ruoli speciali", poi
alla categoria dell'organico di fatto,
e solo con la Legge 107/2015
fanno parte integrante dell'organico dell'autonomia e quindi funzionali
all'attuazione di quel processo autonomistico della scuola che offre
servizi a tutti e a ciascuno.
Il ruolo del docente di sostegno nasce appunto con la Legge 517 ed in
seguito viene codificata con la Legge 104 che meglio esplicita funzioni
e compiti, dando al processo d'integrazione un'anima ed uno stile nuovo.
Nell'ottica di una sempre efficace integrazione e funzionale
"inclusione sociale" sarebbe auspicabile poter garantire la continuità
didattica per assicurare agli alunni disabili un graduale e
continuativo percorso di crescita armonica e di sviluppo.
Risulta positiva la norma indicata all'art. 7 che definisce: Le classi
che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con un
massimo di 20 alunni. In tali
classi devono essere assicurati la necessaria integrazione
specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari
di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti
locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità".
Nell'art. 2 della legge 517 si definiscono inoltre i parametri di
riferimento dell'integrazione: "Devono
inoltre essere assicurati la
necessaria integrazione specialistica, il servizio
socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le
rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei
limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del
programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale".
L'avvio della programmazione didattica, e le indicazioni specifiche per
il Collegio dei docenti, per i consigli di classe la scansione di
verifica bimestrale, la compilazione della scheda personale
dell'alunno, le osservazioni sistematiche, la valutazione trimestrale,
da comunicare ai genitori, (art.4) sono tutte norme che, lette a
distanza di quarant'anni, fanno riflettere sulla dimensione innovativa
della legge 517 e quanto strada ha fatto la scuola italiana nel cammino
dell'integrazione.
Con l'art, 7 vengono abolite le classi aggiornamento e le classi
differenziali che erano previste nella legge n.1859 del 1962, che
istituì la scuola media unica, obbligatoria e gratuita.
Rimangono ancora attive le scuole speciali per gli alunni sordomuti
(art.10) e si cominciarono ad aprire le porte delle scuole pubbliche
statali anche ai fanciulli sordomuti.
Quello che oggi sembra una novità: aprire le scuole in estate e rendere
disponibili i locali scolastici per gli studenti, era già contemplato
all'art.12 della Legge 517
"Gli edifici e le attrezzature
scolastiche possono essere utilizzati
fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino
la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e
civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la
temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o
d'istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico
provinciale".
La legge 517 pone le basi del dialogo scuola famiglia, infatti,
sancisce all'art.9 che "gli
insegnanti della classe illustreranno ai
genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci, i giudizi analitici e la
valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno,
unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore
dell'alunno".
Gli incontri scuola famiglia, i colloqui e la presentazione della
scheda di valutazione ai genitori è una prassi di quarant'anni e
cominciano a perdere valore i "tabelloni con i voti" che mortificano,
di fatto, il dialogo educativo e la relazione tra docente-alunno e
scuola-famiglia.
Sarebbe auspicabile che tale prassi venga seguita e adottata non solo
per le valutazioni intermedie, ma anche per la valutazione finale dopo
gli esami di Stato a conclusione del primo e del secondo ciclo
d'istruzione, rendendo "educativo" e meno " burocratico" il momento
della consegna dei risultati finali a conclusione del percorso
formativo.
Lo stile educativo del colloquio, dell'incontro, dell'accoglienza che
la Legge 517 ha innovato nella scuola italiana va ben oltre la semplice
applicazione di norme e regole e solo comprendendone e condividendone
lo spirito si assicura una reale crescita nel cammino verso la qualità
dell'istruzione e della formazione integrale dell'uomo-cittadino.
Con soddisfazione da parte del Ministro Fedeli si rende noto che la
Scuola Svizzera di Via Appiani di Milano, scuola privata per
alunni con cittadinanza svizzera, ha modificato il regolamento delle
iscrizioni eliminato l'articolo che escludeva dalla frequenza gli
alunni con disabilità.
La scuola che in questi anni indirizzato la sua progettualità
all'integrazione dei disabili nel tessuto scolastico, raggiunto
questo traguardo raggiunto si proietta verso un cammino di inclusione
sociale che aiuta e accompagna la crescita del cittadino anche verso la
dimensione europea.
Giuseppe Adernò